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Articoli anno 2011

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Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
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Il ^Tarocco^ è sempre illecito



Le modalità di vendita dell’oggetto “taroccato” non escludono la rilevanza penale della condotta


Con la sentenza del 9 Agosto 2011 n. 31676 la Corte di Cassazione Sez. Seconda penale ha stabilito che il reato di contraffazione è integrabile al di là di come si siano svolte le concrete modalità di vendita dell’oggetto contraffatto, ragion per cui l’apparente falsità dell’oggetto al momento dell’acquisto non vale di per sé ad escludere la rilevanza penale del “taroccamento”.
Con tale statuizione la Corte di Cassazione ha dunque ribaltato la decisione del Gip di Firenze che in ordine al reato di commercio dei prodotti con segni falsi aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un rivenditore di Rolex contraffatti, mancando nella fattispecie l’idoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma penale (art. 474 C.P.) - ovvero la fede pubblica – in quanto le caratteristiche del prezzo, la confezione dell’oggetto e le modalità di vendita all’interno di un mercato rionale non erano tali da poter ingannare il pubblico circa la provenienza della merce dalla prestigiosa società svizzera. Accogliendo il primo motivo di ricorso avanzato dal Procuratore Generale di Firenze, la Corte ha invece precisato che l’apprezzamento dell’attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione non può limitarsi al solo momento dell’acquisto, ma deve confrontarsi anche in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti in quanto, per poter escludere l’efficienza causale necessaria alla produzione dell’evento dannoso, la grossolana contraffazione dei segni distintivi detenuti per la vendita deve essere giudicata sulla base di una valutazione complessiva riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.
La Corte ha quindi concluso per l’annullamento della sentenza e il rinvio al Tribunale non avendo il Gip motivato in ordine all’assoluta inidoneità della contraffazione dei marchi apposti sulla merce a trarre in inganno il pubblico, essendo irrilevante che della contraffazione si siano subito resi conto i verbalizzanti dotati di particolare esperienza per l’attività svolta nel settore delle contraffazioni.
La pronuncia della Corte è certamente da accogliere con favore, ponendosi nell’ottica di riconoscere e dare tutela effettiva al valore del marchio rispetto cui ogni anno non vengono lesinati investimenti da parte di aziende anche e soprattutto di livello mondiale. L’unica ma fondamentale riserva è se tale orientamento restrittivo della Corte di Legittimità potrà trovare una concreta corrispondenza nell’azione giudiziaria tesa a reprimere la condotta criminosa di chi non si limita a vendere sulle bancarelle qualche esemplare di merce contraffatta ma della stessa è fabbricante e commerciante con un’azione a tale ampio spettro da mettere realmente in pericolo l’esistenza e il valore di un brand.

Dott. Marco Reguzzoni


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