Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Articoli anno 2011

Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011
Lecito offendere se provocati 5, 9 2011
Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011
Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011
Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011
Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011
Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011
Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011
Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011
Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011
Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011
Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011
Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011
Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011
Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011
Rumori molesti 22, 2 2011
Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011
Diritto di immagine 27, 1 2011
Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011
Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011
Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011
Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011
Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Rumori molesti



Il rumore provocato dal vicino può essere intollerabile anche se rispetta la normativa sulle immissioni acustiche


L’intollerabilità delle immissioni di rumore provenienti dalla proprietà del vicino deve essere valutata alla stregua del criterio di normalità di cui all’art. 844 C.C. e non sulla base normativa in materia di acustica.
Così si è espressa la seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 939 del 17 gennaio 2011, conferma ed approfondisce l’orientamento già in precedenza più volte espresso (Cass. Civ. sez. II, n. 1151/2003 e Cass. Civ. sez. II, n. 1418/2006) in merito ai criteri di valutazione della (in)tollerabilità delle immissioni di rumori che provengano dalla proprietà del vicino.
Secondo il Collegio, il Giudice del merito non deve adottare a metro di valutazione i parametri di regolarità acustica degli edifici fissati dalla normativa di settore (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relativo decreto attuativo d.p.c.m. 5 dicembre 1997). Dette previsioni legislative, infatti, non attengono alla disciplina dei rapporti tra privati e dunque alla materia delle immissioni di rumore, vibrazione e scotimenti, che turbano il godimento degli immobili adibiti ad abitazione, ma disciplinano unicamente i rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, sostanzialmente fissando i requisiti cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative ed urbanistiche per la realizzazione degli edifici. Pertanto, sebbene il superamento dei limiti fissati da detta norma costituisca un illecito, “..l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 cod. civ.” .
Ciò significa, dunque, che il semplice rispetto dei limiti di cui sopra non esime il vicino rumoroso dal sindacato del giudice circa la tollerabilità delle immissioni che provengano dalla sua proprietà.
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che il limite della intollerabilità cui fa riferimento l’art. 844 C.C. non ha e non può avere carattere assoluto, ma deve necessariamente essere ricondotto e valutato con specifico riferimento alla situazione concreta che di volta in volta si rappresenta e all’altrettanto specifica situazione dei luoghi.
In ordine a questo precipuo aspetto, poi, pacificamente i Tribunali di merito ritengono che la verifica debba avvenire con riguardo al luogo in cui le immissioni si propagano e non a quello di provenienza.
Infine, i Giudici di Piazza Cavour si sono soffermati sulla compatibilità delle immissioni rumorose che il vicino è costretto a tollerare con il regolare svolgimento delle quotidiane attività professionali e domestiche che ciascuno deve essere libero di svolgere nel proprio immobile, nel pieno e prioritario rispetto della propria salute.
Nessuno può, infatti, essere costretto a tollerare gli effetti dannosi e limitanti derivanti dalla rumorosità dell’attività produttiva del vicino, e ciò in ossequio al principio - consolidato nella giurisprudenza della medesima Corte di Cassazione - secondo il quale “…nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva.”.

Avvocato Lorena Uboldi


I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2010
Articoli 2012
Articoli 2013
Articoli 2014
Articoli 2015
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020