Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Rumori molesti
Il rumore provocato dal vicino può essere intollerabile anche se rispetta la normativa sulle immissioni acustiche
L’intollerabilità delle immissioni di rumore provenienti dalla proprietà del vicino deve essere valutata alla stregua del criterio di normalità di cui all’art. 844 C.C. e non sulla base normativa in materia di acustica. Così si è espressa la seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 939 del 17 gennaio 2011, conferma ed approfondisce l’orientamento già in precedenza più volte espresso (Cass. Civ. sez. II, n. 1151/2003 e Cass. Civ. sez. II, n. 1418/2006) in merito ai criteri di valutazione della (in)tollerabilità delle immissioni di rumori che provengano dalla proprietà del vicino. Secondo il Collegio, il Giudice del merito non deve adottare a metro di valutazione i parametri di regolarità acustica degli edifici fissati dalla normativa di settore (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relativo decreto attuativo d.p.c.m. 5 dicembre 1997). Dette previsioni legislative, infatti, non attengono alla disciplina dei rapporti tra privati e dunque alla materia delle immissioni di rumore, vibrazione e scotimenti, che turbano il godimento degli immobili adibiti ad abitazione, ma disciplinano unicamente i rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione, sostanzialmente fissando i requisiti cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative ed urbanistiche per la realizzazione degli edifici. Pertanto, sebbene il superamento dei limiti fissati da detta norma costituisca un illecito, “..l’eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 cod. civ.” . Ciò significa, dunque, che il semplice rispetto dei limiti di cui sopra non esime il vicino rumoroso dal sindacato del giudice circa la tollerabilità delle immissioni che provengano dalla sua proprietà. La Suprema Corte, inoltre, ribadisce che il limite della intollerabilità cui fa riferimento l’art. 844 C.C. non ha e non può avere carattere assoluto, ma deve necessariamente essere ricondotto e valutato con specifico riferimento alla situazione concreta che di volta in volta si rappresenta e all’altrettanto specifica situazione dei luoghi. In ordine a questo precipuo aspetto, poi, pacificamente i Tribunali di merito ritengono che la verifica debba avvenire con riguardo al luogo in cui le immissioni si propagano e non a quello di provenienza. Infine, i Giudici di Piazza Cavour si sono soffermati sulla compatibilità delle immissioni rumorose che il vicino è costretto a tollerare con il regolare svolgimento delle quotidiane attività professionali e domestiche che ciascuno deve essere libero di svolgere nel proprio immobile, nel pieno e prioritario rispetto della propria salute. Nessuno può, infatti, essere costretto a tollerare gli effetti dannosi e limitanti derivanti dalla rumorosità dell’attività produttiva del vicino, e ciò in ossequio al principio - consolidato nella giurisprudenza della medesima Corte di Cassazione - secondo il quale “…nel conflitto tra le esigenze della produzione, pur contemplate dall’art. 844 c.c., ed il diritto alla salute, un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all’attività produttiva.”. Avvocato Lorena Uboldi
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