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Articoli anno 2011

Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011
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Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011
Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011
Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011
Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011
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Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011
Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011
Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011
Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011
Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011
Rumori molesti 22, 2 2011
Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011
Diritto di immagine 27, 1 2011
Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011
Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011
Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
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Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate



Quadro normativo sui cosidetti conti dormienti confiscati dallo stato: le possibilità di recupero delle somme perse


Molto scalpore nell’opinione pubblica ha provocato la previsione legislativa concernente la devoluzione delle somme dei cd. “conti dormienti” al fondo vittime delle frodi finanziarie (Parmalat, Cirio, Argentina…), introdotta con la legge finanziaria del 2005 (L. 266/2005), precisamente all’art. 1 c. 343-345. La disciplina è stata poi successivamente integrata e specificata dal relativo Regolamento di Attuazione, emanato con il D.P.R. 116/2007. In estrema sintesi, il regolamento attuativo individua il nucleo della condizione di “dormienza” (art. 1 c. 6 l. b) nella non-movimentazione (intesa come assenza totale di qualsivoglia tipo di operazione) per il periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme in esame.

Esclusa qualsiasi considerazione di merito circa la scelta discrezionale operata dal legislatore, si vogliono analizzare in questo articolo, in modo estremamente sintetico, le possibili modalità di recupero delle somme attinenti a questi “conti dormienti”.

La questione da risolvere a monte, a fine di scegliere la “strada” più semplice ed efficiente a tutela del proprio interesse, è molto semplice: è necessario stabilire se l’intermediario (banca, SIM, società di assicurazione, Poste, ecc.) abbia rispettato gli oneri previsti dalla vigente normativa per poter legittimamente devolvere dette somme al fondo per le vittime delle frodi finanziarie. Tali oneri si sostanziano sinteticamente in tre momenti:
1. Invio al titolare del conto dormiente, tramite raccomandata A/R, dell’invito a impartire disposizioni entro 180 giorni dalla data della ricezione, con l’avviso che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme devolute al fondo.
2. Comunicazione, da parte dell’intermediario, entro il 31 Marzo di ogni anno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei rapporti per i quali si sono verificate le condizioni per la devoluzione al fondo.
3. Pubblicazione, a cura dell’intermediario, entro il 31 Marzo di ogni anno, su un giornale a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un avviso indicante la lista dei rapporti dormienti.

Nel caso in cui l’intermediario abbia erroneamente applicato la disciplina di riferimento, omettendo uno o più dei tre oneri sopra indicati, o devolvendo al fondo somme di conti che dormienti non erano, la Circolare del 13 febbraio 2009, n. 11439, recante “Istruzioni applicative in materia di rimborso relative a conti dormienti”, specifica chiaramente che è l’intermediario stesso a dover soddisfare direttamente le richieste di rimborso, potendo successivamente avanzare a sua volta richiesta la refusione delle somme versate al fondo stesso. E’ all’intermediario stesso che bisogna dunque, in questi casi, rivolgere la domanda di rimborso.
Nel caso in cui, invece, l’intermediario abbia seguito correttamente la procedura prevista dalla legge per la devoluzione delle somme dormienti, il Ministero dell’Economia e della Finanze, con le “Istruzioni in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art.1, comma 343, della L. n. 266/2005” del 3 Novembre 2010, prevede che (art. 4 lett. a), se non è intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla data di devoluzione delle somme al fondo, i titolari di detti rapporti hanno il diritto di richiedere il rimborso delle somme devolute. La domanda di rimborso, corredata dei documenti necessari, deve essere in questo caso inviata alla società che si occupa della ricezione dei versamenti di cui si discute, Consap spa. Per le formalità necessarie, e per la lista dei documenti che è necessario allegare alla domanda di rimborso, si rimanda direttamente al sito web www.consap.it.

Dott. Marco Galli
con la supervisione dell\'avv. Enrico Candiani


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