Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Articoli anno 2011

Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011
Lecito offendere se provocati 5, 9 2011
Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011
Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011
Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011
Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011
Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011
Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011
Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011
Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011
Software: limiti di protezione 14, 7 2011
Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
Dott. Marco Reguzzoni 1, 1 1970
Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011
Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011
Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011
Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011
Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011
Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011
Rumori molesti 22, 2 2011
Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011
Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011
Diritto di immagine 27, 1 2011
Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011
Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011
Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011
Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011
Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011
Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Futura sposa ? Non licenziabile



Nullo il licenziamento della futura sposa anche se questa non abbia avvisato il datore di lavoro


La donna prossima al matrimonio non può essere licenziata.
Così ha stabilito la sentenza n. 17845/2011della Corte di Cassazione che ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una donna prossima alle nozze.
La donna era stata licenziata in quanto accusata di aver proceduto alle pubblicazioni legali del futuro matrimonio senza avvisare il datore di lavoro.
Impugnando il licenziamento, la donna ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il licenziamento in quanto illegittimo, mancando i presupposti di legittimo recesso datoriale.
Accolte in primo ed in secondo grado le ragioni della lavoratrice, la Suprema Corte ha confermato le decisioni dei giudici di prime cure, stabilendo che la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha precisato che non sussiste l’obbligo di avviso del futuro matrimonio nei confronti del datore di lavoro, ricordando che la legge n. 7/63 prevede il divieto di licenziamento della futura sposa dal periodo della richiesta di pubblicazione delle future nozze sino ad un anno dalla celebrazione delle nozze, ciò al fine di garantire alla donna un periodo di tranquillità in vista dell’evento.
La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che, ai fini di non disattendere il contenuto dell'art. 1375 c.c. - ai sensi del quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede - è consigliabile la comunicazione della volontà di contrarre matrimonio al datore di lavoro.

Dottoressa Nicoletta Stagni


I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2010
Articoli 2012
Articoli 2013
Articoli 2014
Articoli 2015
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020