Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
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Leasing e risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto utilizzatore, i canoni pagati vanno restituiti
Con sentenza numero 73 del 8 gennaio 2010, la terza sezione civile della Cassazione ha ribadito un principio che va consolidandosi in materia di leasing e inadempimento del conduttore finanziario. Il caso. Una azienda acquista in leasing un bene (una nave da trasporto merci). Successivamente si rende inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e infine viene sottoposta a fallimento. Il fallimento dichiara risolto il contratto. Con ciò facendo, si dichiarava pronto a restituire alla società di Leasing il bene concesso in locazione finanziaria. Nasce un contenzioso in merito alla restituzione delle rate di locazione finanziaria già pagate e all’eventuale diritto della società di Leasing ad ottenere – al contrario – il pagamento dei canoni mancanti fino al termine del contratto, e, in alternativa, il risarcimento del danno e il compenso per l’uso della cosa avvenuto nel corso della durata del contratto, da parte dell’utilizzatore. La Corte, nel confermare la sentenza di merito, ha stabilito quanto segue. - Il contratto di leasing traslativo è assimilabile alla vendita con riservato dominio - Che pertanto, quando il contratto si risolva (come nel caso in esame), il bene deve essere restituito al proprietario (La società di leasing) - Che alla società di leasing spetti un equo compenso per l’uso che l’utilizzatore del bene abbia fatto del bene stesso - Che alla società di Leasing spetti il risarcimento del danno - Che il danno può consistere nel deprezzamento del bene e nella sua successiva incommerciabilità o ridotta commerciabilità in quanto non più nuovo. - Non spetta al proprietario il risarcimento derivante dal normale stato di usura del bene - Non spetta al proprietario il mancato guadagno previsto dall’operazione di leasing. - Se il risarcimento del danno fosse stato previsto in una clausola penale contrattuale, la stessa – se palesemente eccessiva - potrà esser ridotta da Giudice, che applicherà i principi espressi sopra per la determinazione del danno effettivo. In questo caso, però, è lecito tener conto del mancato guadagno che la società di Leasing si aspettava dall’operazione. Ne consegue che le società di leasing sono esposte, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, a rischi abbastanza elevati di vedersi ridotte in modo rilevante le proprie pretese e di dover restituire all’inadempiente parte consistente dei canoni già riscossi in corso di contratto.
Avvocato Enrico Candiani
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