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Articoli anno 2011

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Leasing e risoluzione del contratto



In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto utilizzatore, i canoni pagati vanno restituiti


Con sentenza numero 73 del 8 gennaio 2010, la terza sezione civile della Cassazione ha ribadito un principio che va consolidandosi in materia di leasing e inadempimento del conduttore finanziario.
Il caso.
Una azienda acquista in leasing un bene (una nave da trasporto merci). Successivamente si rende inadempiente al pagamento dei canoni di leasing e infine viene sottoposta a fallimento.
Il fallimento dichiara risolto il contratto. Con ciò facendo, si dichiarava pronto a restituire alla società di Leasing il bene concesso in locazione finanziaria.
Nasce un contenzioso in merito alla restituzione delle rate di locazione finanziaria già pagate e all’eventuale diritto della società di Leasing ad ottenere – al contrario – il pagamento dei canoni mancanti fino al termine del contratto, e, in alternativa, il risarcimento del danno e il compenso per l’uso della cosa avvenuto nel corso della durata del contratto, da parte dell’utilizzatore.
La Corte, nel confermare la sentenza di merito, ha stabilito quanto segue.
- Il contratto di leasing traslativo è assimilabile alla vendita con riservato dominio
- Che pertanto, quando il contratto si risolva (come nel caso in esame), il bene deve essere restituito al proprietario (La società di leasing)
- Che alla società di leasing spetti un equo compenso per l’uso che l’utilizzatore del bene abbia fatto del bene stesso
- Che alla società di Leasing spetti il risarcimento del danno
- Che il danno può consistere nel deprezzamento del bene e nella sua successiva incommerciabilità o ridotta commerciabilità in quanto non più nuovo.
- Non spetta al proprietario il risarcimento derivante dal normale stato di usura del bene
- Non spetta al proprietario il mancato guadagno previsto dall’operazione di leasing.
- Se il risarcimento del danno fosse stato previsto in una clausola penale contrattuale, la stessa – se palesemente eccessiva - potrà esser ridotta da Giudice, che applicherà i principi espressi sopra per la determinazione del danno effettivo. In questo caso, però, è lecito tener conto del mancato guadagno che la società di Leasing si aspettava dall’operazione.
Ne consegue che le società di leasing sono esposte, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, a rischi abbastanza elevati di vedersi ridotte in modo rilevante le proprie pretese e di dover restituire all’inadempiente parte consistente dei canoni già riscossi in corso di contratto.

Avvocato Enrico Candiani


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