Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
Professionisti: irap e studi di settore
Panoramica sui requisiti minimi organizzativi del professionista ai fini della applicazione di irap e studi di settore.
Il mero possesso di uno studio dalle grandi dimensioni non costituisce condizione sufficiente per l’assoggettamento del professionista all’IRAP. Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive resta la sussistenza una “pur minima struttura organizzata”, che si presume sussistere là ove il professionista disponga di beni strumentali che per quantità e qualità eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio della professione. Con l’ordinanza n. 23155 del 16 novembre 2010, la suprema Corte di Cassazione ha escluso che il possesso di uno studio di circa 100 mq possa costituire di per sé presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta in questione. Un grande ufficio certo non può ritenersi bene strumentale che superi la soglia minima prevista dalla legge, né la sua materiale disponibilità dimostra automaticamente la presenza di una struttura autonoma organizzata. Sempre con espresso riguardo agli accertamenti fiscali nei confronti di professionisti ed in particolare in tema di accertamenti basati sull’applicazione degli studi di settore, un ‘altra importante pronuncia è stata di recedente depositata dalla sezione Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 1213 del 20 gennaio 2011, il Collegio di legittimità ha riconosciuto la necessità che nell’accertamento svolto nei confronti di un’associazione di professionisti che ha optato per il regime della contabilità ordinaria, l’Ufficio possa procedere all’applicazione delle risultanza degli studi di settore solo ove abbia preventivamente ispezionato e verificato le scritture contabili, rinvenendovi irregolarità o rilievi di inattendibilità. Necessario, dunque, anche nei confronti dei professionisti e dello studio associato, che l’ente accertatore proceda preliminarmente alla verifica concreta della documentazione contabile del contribuente. In caso contrario, l’accertamento emesso presenterà rilievi di illegittimità della rideterminazione del reddito operata dall’Ufficio mediante la mera applicazione delle risultanze degli studi di settore. Infine, con la medesima pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che l’intervenuta definitività della dichiarazione di illegittimità della pretesa tributaria nei confronti dell’associazione professionale comporti necessariamente l’abbandono dell’eventuale giudizio tributario iniziato anche nei confronti del singolo professionista associato. All’accertamento nei confronti dell’associazione consegue, infatti, necessariamente, l’accertamento in rettifica anche in capo al singolo partecipante per i redditi presunti – pro quota ed indipendentemente dalla prova dell’effettiva percezione. Di palese evidenza che la dichiarazione di illegittimità del primo accertamento (nei confronti dell’associazione) dovrà necessariamente travolgere e delegittimare altresì i successivi accertamenti nei confronti dei singoli professionisti, in quanto atti conseguenti e dipendenti dalla prima verifica.
Avvocato Lorena Uboldi
|