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Articoli anno 2011

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Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011
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Design e tutela penale 30, 6 2011
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011
Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011
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Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011
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Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011
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Rettifica della dichiarazione fiscale



Ammessa anche in corso di giudizio tributario la rettifica della dichiarazione fiscale da parte del contribuente


La possibilità di emendare la dichiarazione viziata da errori di fatto e/o di diritto deve essere sempre garantita da un sistema legislativo, fiscale e tributario che possa dirsi rispettoso del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 cost.).
La sentenza 31 gennaio 2011, n. 2226 della Suprema Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sul punto è lapidaria: “…negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito..” dunque evidentemente incompatibile con i richiamati principi.
La pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione proposto da due contribuenti, “colpevoli” di aver portato in deduzione l’importo corrispondente a quanto non percepito a titolo di canone di locazione, in ragione del fallimento della loro conduttrice e del solo parziale pagamento del canone annuo risultante dal contratto.
L’assunto sostenuto dall’Ufficio che aveva proceduto all’accertamento tributario e fatto proprio dei giudici di prime cure, è quello secondo cui, non esistendo nel nostro Ordinamento la voce “mancata riscossione di canoni di affitto”, le somme non incassate avrebbero dovuto restare indeducibili.
L’errore dei contribuenti – dagli stessi ammesso sin dal primo grado - era stato quello di indicare in dichiarazione il 100% del canone come da contratto, per poi portare in deduzione le somme non percepite; ciò invece di semplicemente e correttamente indicare la minor somma effettivamente incassata a titolo di canone (senza alcuna deduzione).
In effetti, l’art. 10 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) non contempla tra le gli oneri deducibili la voce “mancata riscossione di canoni di affitto” e dunque i giudici dei primi due gradi di giudizio – rigorosamente applicando la lettera della norma – avevano deciso respingendo la domanda dei contribuenti che, espressamente dichiarando di essere incorsi in errore nella compilazione della dichiarazione, chiedevano non venisse sottoposto a tassazione l’intero canone dichiarato, ma solo quello effettivamente percepito.
Nel ricorso depositato in Cassazione, i ricorrenti lamentano l’eccessivo formalismo della soluzione adottata dai giudici di prime cure e la Suprema Corte aderisce alle motivazioni espresse, ricordando che la dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia di fatto che di diritto, “..è – in linea di principio - mendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico…”. Ciò in quanto, prosegue la Corte, la dichiarazione dei redditi “…non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mere esternazione di scienza e di giudizio..”
In quanto dichiarazione di scienza, pertanto, la dichiarazione dei redditi deve restare modificabile, costituendo solo un momento dell’iter di accertamento dell’imposta, non strumento di prova per l’Amministrazione finanziaria!
I giudici di legittimità concludono affermando che la norma (D.P.R. 917/1986 –T.U.I.R.) non pone alcun limite temporale alla ritrattabilità della dichiarazione per errori che essa contiene.
La rettifica, che sempre deve fondarsi su dati e fatti dimostrabili all’Amministrazione, può avvenire dunque, non solo in fase di contraddittorio con l’Ufficio in fase di accertamento, ma altresì in corso di giudizio.
La tassazione deve sempre essere oggettivamente legata alla reale situazione di fatto; questo non lo può dimenticare il contribuente e non lo deve ignorare l’Ufficio, che non può farsi scudo della rigorosa applicazione della norma formale per procedere ad accertamenti e riscossioni di fatto indebiti!


Avvocato Lorena Uboldi


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