Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
Copia illecita di file aziendali
Non commette furto chi sottrae copia dei files aziendali.
La copia non autorizzata di file posizionati su un supporto informatico altrui non costituisce furto in quanto – trattandosi appunto di copia - non si verifica una perdita di possesso del bene. Ai fini della configurazione del furto, infatti, occorre esplicitamente lo spossessamento. E’ il principio sancito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 44840/2010. Ovviamente, benché la copia di files altrui non rappresenti furto, si tratta comunque di atto illecito sotto altro profilo. Il caso. Un lavoratore dipendente di una azienda si è procurato una copia dei file aziendali per poi consegnarli ad una impresa concorrente che ne faceva uso al fine di presentare offerta concorrenziale con l’azienda cui i files erano stati “sottratti”. La Cassazione ha stabilito che non si tratta di furto, ma certamente il fatto configura configura altra fattispecie criminosa. In particolare si è fatto riferimento alla rivelazione del segreto professionale o del segreto industriale. Aggiungiamo che il fatto è anche certamente illecito sul piano civile, considerato che i dati copiati erano stati poi consegnati ad una impresa concorrente che li aveva utilizzati per allestire offerte più vantaggiose.
Avvocato Enrico Candiani
|