Articoli anno 2011
Conti dormienti: come recuperare le somme confiscate 21, 10 2011 Lecito offendere se provocati 5, 9 2011 Futura sposa ? Non licenziabile 5, 9 2011 Nomi famosi e conflitto con marchio 5, 9 2011 Il ^Tarocco^ è sempre illecito 5, 9 2011 Costituzione in giudizio: termine massimo 5, 9 2011 Ebay e pubblicità di marchi altrui 5, 9 2011 Via i contenuti pirata dai siti 5, 9 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Ancora danno esistenziale ? 5, 9 2011 Nuova unione di fatto: stop al mantenimento 23, 8 2011 Gli avvocati non sono una casta !! 14, 7 2011 Software: limiti di protezione 14, 7 2011 Condominio e proprietà apparente 14, 7 2011 Dott. Marco Reguzzoni
1, 1 1970 Design e tutela penale 30, 6 2011 Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali 30, 6 2011 Medico: risponde dei danni da farmaco 30, 6 2011 Contraffazione di marchio: valore delle sentenze ^Europee^ 29, 6 2011 Scritture private: hanno sempre valore ? 29, 6 2011 Non licenziabile il lavoratore malato che esce di casa 12, 5 2011 Trasferta e auto aziendale: va messa a disposizione 12, 5 2011 Separazione di coniugi e comodato 12, 5 2011 Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione 12, 5 2011 Rettifica della dichiarazione fiscale 22, 2 2011 Rumori molesti 22, 2 2011 Condominio: stop ai morosi in bacheca 9, 2 2011 Leasing e risoluzione del contratto 28, 1 2011 Diritto di immagine 27, 1 2011 Autovelox in prossimità di incroci 27, 1 2011 Professionisti: irap e studi di settore 27, 1 2011 Vietato chiamare ^puro^ il cioccolato 17, 1 2011 Latrato notturno di cani: è reato ! 16, 1 2011 Vietato strumentalizzare i figli 16, 1 2011 Copia illecita di file aziendali 1, 1 2011 Mediatore e affare sfumato 1, 1 2011
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
Stampa online: non assoggettata ai reati editoriali
Inapplicabilità alla editoria telematica delle disposizioni penali sulla stampa
Con sentenza del 16 Luglio 2010 n. 35511 la Corte di Cassazione Sez. V Penale ha stabilito che il dettato dell’art. 57 C.p. non è applicabile al c.d. giornale telematico: la lettera della legge e la sua ratio fanno riferimento al concetto di “stampa” nel quale non può essere ricompresa l’informazione on–line, nemmeno con un’interpretazione analogica trattandosi di analogia in malam partem.
Il caso.
Il direttore del periodico telematico Merateonline veniva inquisito del reato di cui all’art. 57 C.P. (“Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”) in quanto su detto periodico risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del Ministro di Grazia e Giustizia (Castelli Roberto) e del suo consulente per l’edilizia penitenziaria (Magni Giuseppe), entrambi costituitesi parti civili nell’instaurato procedimento a carico del direttore. Nel corso del dibattimento di primo grado, l’imputato si difese sostenendo in particolare di non aver rinvenuto la lettera in questione dall’archivio informatico del giornale e pertanto la pagina stampata, asseritamente “estratta” dal web, non poteva ritenersi ammissibile come mezzo di prova. In riforma della pronuncia di primo grado ai sensi della quale era stato riconosciuta la colpevolezza dell’imputato, la Corte di Appello di Milano aveva dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, la Corte Suprema invece, riconoscendo fondato il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell’imputato, ha negato che la condotta addebitata al direttore del giornale telematico sua riconducibile ad una fattispecie astratta di reato.
A supporto della propria decisione, la Corte di Cassazione ha sottolineato come l’art. 57 si riferisca specificatamente all’informazione diffusa tramite la “carta stampata” e a nient’altro. Non è ammissibile pertanto un’applicazione analogica del concetto di stampa, tantomeno nei confronti del periodico telematico. Nel nuovo medium non si realizzano infatti le due condizioni necessarie affinchè si possa parlare di stampa, ossia: a) che vi sia una riproduzione tipografica e b) che il prodotto di tale attività sia destinato alla pubblicazione e alla distribuzione presso il pubblico. La conclusione è la non punibilità ex art. 57 C.p. del direttore del giornale on-line, salvo ovviamente il caso di concorso con l’autore della lettera lesiva dell’altrui reputazione.
Dott. Marco Reguzzoni
|