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Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione



Il pedone che attraversa sulle strisce ha sempre ragione, anche se cammina di fretta e senza fare attenzione agli automobilisti. Excursus di precedenti giurisprudenziali anche contrastanti


Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 5540/11, escludendo la possibilità di addossare la colpa di un eventuale investimento al pedone distratto.

Il concorso di colpa previsto dal codice civile – specifica la Suprema Corte – si può ipotizzare solo nel caso in cui la condotta di chi va a piedi sia del tutto straordinaria e imprevedibile.

Si legge nella citata sentenza: il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti.
Questo è il principio generale affermato dalla Suprema Corte anche se, nel caso di specie, il grave incidente è occorso a una signora a cui è stata addossata, nella misura del 20%, la responsabilità dell’investimento che le ha causato lesioni gravissime. L’imputazione di una minima percentuale di responsabilità trova giustificazione nel fatto che la ricorrente non aveva attraversato sulle strisce ma, in violazione del codice della strada, aveva camminato sul ciglio di una strada senza marciapiede, nella stessa direzione dell’auto che l’aveva investita.

La recente sentenza ne richiama una precedente, la n. 20949/09, che ha stabilito la 'sacralità' delle strisce, dando piena colpa al conducente che aveva investito un pedone che attraversava le strisce senza verificare il sopraggiungere di veicoli.
Più sfumata appare invece altra giurisprudenza meno favorevole a chi viaggia a piedi, come la n. 24689/09, riferita alla morte di un ragazzo che stava attraversando una strada a scorrimento veloce, dove la presenza di pedoni non è prevedibile, tanto che il giovane per arrivarvi aveva dovuto scavalcare un guard-rail: così la quota di colpa attribuita al conducente era stata ridotta e, di conseguenza, il risarcimento ai familiari della vittima; anche Cass. 24862/10 ha negato ogni indennizzo agli eredi di un uomo che, notata un'auto, aveva dapprima rinunciato ad attraversare risalendo sul marciapiede, e poi era sceso proprio mentre la vettura era vicina a lui.

Dottoressa Nicoletta Stagni


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