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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale



Appartiene alla competenza esclusiva del consiglio comunale la determinazione e modifica delle aliquote tarsu


La Giunta comunale non può legittimamente disporre la variazione delle tariffe vigenti in ordine alla TARSU, in quanto la relativa competenza spetta solo ed unicamente al Consiglio comunale.
In attesa della definitiva adozione della TIA (Tariffa di Igiene ambientale), resta in vigore e deve obbligatoriamente rispettarsi la normativa vigente e, pertanto, anche la legge 8 giugno 1990, n. 142 che, nel riformare il sistema delle autonomie locali, stabilì la competenza dei Consigli Comunali in ordine alla istituzione dei tributi, con la conseguente esclusiva competenza degli stessi anche in ordine all’adozione di tutti i provvedimenti relativi alla determinazione, adeguamento e modifica delle aliquote del Tributo.

A confermarlo è stata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 14376 del 15 giugno 2010 che ha correttamente rilevato come, poiché la norma citata espressamente al suo art. 32 lett. g) individua la competenza esclusiva del Consiglio Comunale in ordine a “l’istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi” debba ritenersi altresì l’esclusività della competenza in capo al Consiglio ove si tratti di modificazione delle tariffe stesse.
Ciò in quanto si tratta comunque di una nuova decisione sul quantum dovuto dal cittadino.

La sentenza citata richiama, infatti, a sua volta una precedente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che già nel 2003 statuì come il Consiglio Comunale e dunque non mai la Giunta Comunale, sia '..competente in via esclusiva non solo per l'istituzione, ma anche per l'adeguamento delle tariffe, sia perchè l'enunciato normativo non consente codesta discriminazione, sia in quanto anche l'adeguamento implica l'esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all'organo comunale rappresentativo, altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur, sicchè non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale (Cass. n. 16870 del 2003)”.
La Legge n. 142/1990, cui la pronuncia si riferisce in quanto in vigore al momento dei fatti di causa, è stata poi abrogata del D.lgs. 267/2000 ora in vigore, che ha ribadito detta competenza esclusiva del Consiglio e rispetto alla quale dunque, volgono ancora i rilievi formulati dalla Corte.
Avvocato Lorena Uboldi


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