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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Contraffazione grossolana di marchi



La contraffazione di marchi, specie se notori, anche se grossolana, rappresenta sempre illecito penale. I reati in materia di diritto industriale tutelano non solo il consumatore ma la pubblica fede e sono quindi reati di pericolo


Con due pronunce rese nell’arco di poche settimane (la 25073 del 3 giugno 2010 e la 29016 del 13 luglio 2010), la Suprema corte di Cassazione è entrata nel merito dell’ipotesi del cosiddetto falso grossolano. Si trattava - insomma - di valutare se fosse da considerarsi una scriminante (a favore del contraffattore) il fatto che i prodotti - contraffacenti marchi, fra l’altro anche particolarmente notori - fossero così grossolanamente realizzati da non rappresentare neppure una ipotesi di reale contraffazione. L’assunto delle difese era cioè che se il prodotto che imita il marchio altrui è palesemente una contraffazione, l’illecito (in questo caso, penale) non viene nemmeno in essere per non essere idoneo a ingannare il pubblico.
La Cassazione è stata - giustamente - molto severa, confermando che debbono essere condannati gli autori di contraffazione di marchi altrui anche se il prodotto contraffatto sia, per fattezze, materiali e forma, un falso grossolano.
Ha in particolare stabilito che: vi è reato anche se la contraffazione è “imperfetta e parziale” allorchè “sia idonea a trarre in inganno i terzi ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici, e quindi errore circa l’origine e l provenienza del prodotto”, precisando che “è sufficiente e necessaria l’idoneità della contraffazione a ingenerare confusione con riferimento non solo al momento dell’acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione”, e ciò in particolare allorchè si tratti “di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriore utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorchè” al marchio contraffatto “derivi indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà” del marchio autentico. Nel caso si trattava di contraffazione dei noti accendini Bic, che sono tutelati da marchio tridimensionale.
La norma penalistica, ribadiscono entrambe le sentenze, è diretta alla tutela della pubblica fede ossia all’ “affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi”, e pertanto, al fine dell’illecito penale, non necessita che l’inganno sia avvenuto, ma è sufficiente che vi sia il pericolo che l’inganno avvenga.
Numerosi i precedenti conformi di Cassazione citati dalle due sentenze: 39863/2001, 7046/2001, 27303/2003, 27043/2003, 34652/2005.

Avvocato Enrico Candiani


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