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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Scuola e responsabilità



La responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo la uscita dalla scuola sino a quando gli stessi non sono riaffidati ai genitori


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17574/10, ha ritenuto la responsabilità penale del conducente dell’autobus ed, altresì, del personale scolastico - a partire dal dirigente fino ai collaboratori - nonché dei responsabili comunali, per mancata vigilanza e, comunque, mancata predisposizione degli accorgimenti necessari per evitare un grave incidente stradale che ha condotto alla morte di un ragazzo di prima media.

Secondo gli Ermellini, il dirigente scolastico avrebbe dovuto predisporre un adeguato regolamento ed adoperarsi affinché i competenti servizi comunali attuassero apposite misure organizzative (quali: arrivo degli autobus prima del suono della campanella, delimitazione con apposita segnaletica orizzontale e verticale degli spazi idonei alla fermata, etc…) in grado di impedire il tragico evento.

Meno censurabile il comportamento dell’insegnante dell’ultima ora alla quale, in ogni caso, è da attribuire la responsabilità di non aver segnalato la pericolosità della situazione.

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, sussiste una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola, posizione che si configura diversamente a seconda dell'età degli allievi oltre che delle circostanze e degli specifici compiti degli addetti scolastici e comunali ma che si caratterizza, in generale, per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni che impedisca che gli stessi rechino danno a sé stessi o a terzi o che siano esposti a situazioni di pericolo.

Avvocato Enrico Candiani
in collaborazione con la dott.sa Nicoletta Stagni


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