Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Scuola e responsabilità
La responsabilità della scuola per infortuni o incidenti agli allievi si estende anche dopo la uscita dalla scuola sino a quando gli stessi non sono riaffidati ai genitori
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17574/10, ha ritenuto la responsabilità penale del conducente dell’autobus ed, altresì, del personale scolastico - a partire dal dirigente fino ai collaboratori - nonché dei responsabili comunali, per mancata vigilanza e, comunque, mancata predisposizione degli accorgimenti necessari per evitare un grave incidente stradale che ha condotto alla morte di un ragazzo di prima media. Secondo gli Ermellini, il dirigente scolastico avrebbe dovuto predisporre un adeguato regolamento ed adoperarsi affinché i competenti servizi comunali attuassero apposite misure organizzative (quali: arrivo degli autobus prima del suono della campanella, delimitazione con apposita segnaletica orizzontale e verticale degli spazi idonei alla fermata, etc…) in grado di impedire il tragico evento. Meno censurabile il comportamento dell’insegnante dell’ultima ora alla quale, in ogni caso, è da attribuire la responsabilità di non aver segnalato la pericolosità della situazione. In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, sussiste una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola, posizione che si configura diversamente a seconda dell'età degli allievi oltre che delle circostanze e degli specifici compiti degli addetti scolastici e comunali ma che si caratterizza, in generale, per l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni che impedisca che gli stessi rechino danno a sé stessi o a terzi o che siano esposti a situazioni di pericolo.
Avvocato Enrico Candiani in collaborazione con la dott.sa Nicoletta Stagni
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