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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Cinture sicurezza: risponde il guidatore



Non può essere trasportato un passeggero senza cinture di sicurezza. Chi guida deve imporne l’uso.


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3585/2010, ha stabilito che non si può trasportare un passeggero senza cinture. Chi è alla guida di un veicolo è altresì titolare di una posizione di garanzia e deve, per tale motivo, prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze. Ne consegue che chi è al volante del veicolo deve imporre l'uso delle cinture di sicurezza alle persone che viaggiano con lui e, in caso di diniego, deve rifiutare di trasportarle o di continuare nella marcia. Diversamente, il conducente rischia di rispondere anche in sede penale nel caso si verifichi un incidente con feriti. L'obbligo di indossare le cintura - ha ricordato la Suprema Corte - esiste anche per chi occupa i sedili posteriori.

Il caso specifico riguarda la condanna per omicidio colposo di un uomo alla guida della sua autovettura con a bordo un passeggero, seduto al suo fianco senza cintura di sicurezza e deceduto dopo aver battuto la testa contro il parabrezza mentre l'auto sbandava in curva.

I supremi giudici hanno confermato la responsabilità del guidatore per la morte del passeggero, precisando che il conducente del veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutare il trasporto o a omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura perchè la colpa altrui non elimina la propria.
Ha aggiunto la Cassazione che chi è titolare di una posizione di garanzia (come il conducente di un veicolo) deve prevenire le altrui imprudenze e avventatezze e, conseguentemente, uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza la cui osservanza era tanto più doverosa costituendo il mancato allacciamento della cintura, di per se, un pericolo collegato all’uso dell'automobile.

Avvocato Enrico Candiani
con la collaborazione della dott.ssa Nicoletta Stagni


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