Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Cinture sicurezza: risponde il guidatore
Non può essere trasportato un passeggero senza cinture di sicurezza. Chi guida deve imporne l’uso.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3585/2010, ha stabilito che non si può trasportare un passeggero senza cinture. Chi è alla guida di un veicolo è altresì titolare di una posizione di garanzia e deve, per tale motivo, prevedere e prevenire le altrui imprudenze e avventatezze. Ne consegue che chi è al volante del veicolo deve imporre l'uso delle cinture di sicurezza alle persone che viaggiano con lui e, in caso di diniego, deve rifiutare di trasportarle o di continuare nella marcia. Diversamente, il conducente rischia di rispondere anche in sede penale nel caso si verifichi un incidente con feriti. L'obbligo di indossare le cintura - ha ricordato la Suprema Corte - esiste anche per chi occupa i sedili posteriori.
Il caso specifico riguarda la condanna per omicidio colposo di un uomo alla guida della sua autovettura con a bordo un passeggero, seduto al suo fianco senza cintura di sicurezza e deceduto dopo aver battuto la testa contro il parabrezza mentre l'auto sbandava in curva.
I supremi giudici hanno confermato la responsabilità del guidatore per la morte del passeggero, precisando che il conducente del veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutare il trasporto o a omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura perchè la colpa altrui non elimina la propria. Ha aggiunto la Cassazione che chi è titolare di una posizione di garanzia (come il conducente di un veicolo) deve prevenire le altrui imprudenze e avventatezze e, conseguentemente, uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza la cui osservanza era tanto più doverosa costituendo il mancato allacciamento della cintura, di per se, un pericolo collegato all’uso dell'automobile.
Avvocato Enrico Candiani con la collaborazione della dott.ssa Nicoletta Stagni
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