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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
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No al contributo per digitale terrestre



Digitale terrestre e profili di concorrenza sleale


Il contributo concesso per l’acquisto o la locazione di decoder digitali terrestri costituisce un aiuto di stato e deve essere recuperato. Così ha statuito la sentenza del 15 giugno 2010 emessa nella causa C-177/07 dal Tribunale di Primo Grado dell'Unione europea, secondo cui la misura 'non è neutra dal punto di vista tecnologico e attribuisce alle emittenti digitali terrestri un vantaggio indiretto a danno delle emittenti satellitari'.

La questione nasce nell'ambito del processo di conversione dei segnali televisivi al sistema digitale, avviato in Italia nel 2001 con l’obiettivo del passaggio definitivo al sistema digitale entro il novembre del 2012. A tale scopo la legge finanziaria del 2004 aveva previsto un contributo pubblico di 150 Euro (poi rifinanziato nel 2010) per ogni utente che avesse acquistato o locato un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri.

A seguito di denunce presentate da emittenti satellitari - in particolare, Centro Europa 7 e Sky Italia – concernente la natura di tali aiuti, la Commissione avviava un procedimento formale di indagine conclusosi con la decisione 2007/374/CE qualificante il contributo come aiuto di Stato a favore delle emittenti digitali terrestri che offrivano servizi di televisione a pagamento. A parere dell’organo amministrativo Europeo, infatti, sebbene il passaggio alla radiodiffusione televisiva digitale costituisse un obiettivo di interesse comune, il contributo risultava sproporzionato e non evitava distorsioni della concorrenza. In forza di tali rilievi, il Tribunale imponeva all’Italia di procedere al recupero, nei confronti dei beneficiari, dell’aiuto e dei relativi interessi.

La società Mediaset Spa, emittente di programmi digitali terrestri, proponeva ricorso al fine di ottenere l’annullamento della decisione.
Nella pronunciata sentenza, il Tribunale Europeo ha bocciato in toto il ricorso, confermando quindi la decisione opponendo varie motivazioni.
In particolare il Tribunale Europeo ha reputato che il carattere selettivo della misura abbia effettivamente prodotto una distorsione della concorrenza tra emittenti digitali terrestri ed emittenti satellitari. In primo luogo il Tribunale Europeo ha rilevato che la misura consentiva alle emittenti digitali terrestri e agli operatori via cavo, fra cui appunto Mediaset, di godere di un vantaggio rispetto alle emittenti satellitari perché, per poter beneficiare del contributo, era necessario acquistare o prendere in locazione un apparecchio per la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, ragion per cui un consumatore che avesse optato per un apparecchio che consentisse esclusivamente la ricezione di segnali satellitari non avrebbe potuto beneficiarne. Inoltre anche se le emittenti satellitari avessero messo in commercio decoder 'ibridi' per ricevere anche le trasmissioni digitali terrestri, e beneficiare quindi degli incentivi, avrebbero dovuto comunque sostenere costi supplementari con relativo aumento del prezzo per i consumatori e perdita di competitività.
La misura, i cui beneficiari diretti erano i consumatori finali, aveva dunque implicato un vantaggio indiretto per gli operatori del mercato della televisione digitale, vantaggio oltremodo ingiusto in quanto il Trattato UE vieta gli aiuti di Stato senza distinguere a seconda che i relativi vantaggi siano concessi in modo diretto o indiretto.

Quanto alle motivazioni addotte da Mediaset circa lo sviluppo della radiodiffusione, la Corte ha replicato, che pur concedendo che la misura fosse necessaria e proporzionata per rimediare alle disfunzioni del mercato, restava il fatto che tale circostanza non avrebbe potuto giustificare l’esclusione delle emittenti satellitari del beneficio. Il Tribunale ha concluso rammentando che il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune dev’essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale, per cui spetterà al giudice nazionale pronunciarsi sulla giusta quantificazione e sulla restituzione dei benefici indiretti ricevuti, in particolare sul controverso calcolo degli abbonamenti supplementari alla pay-per-view derivanti dall’aiuto.

La Commissione Europea per bocca del portavoce del commissario Ue alla Concorrenza Joaquin Almunia, ha accolto positivamente la sentenza. Dal canto suo Mediaset, invece, ha già dichiarato che proporrà appello dinanzi alla Corte di Giustizia UE, ribadendo che “gli unici beneficiari dei contestati sussidi sono stati i consumatori e non i brodcaster che trasmettono in digitale terrestre. E pertanto Mediaset non ha tratto alcun vantaggio dall’aiuto'.

Dott. Marco Reguzzoni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani


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