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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
1, 1 1970
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Deducibilità dei crediti inesigibili



Perdite deducibili solo ove provata la irrecuperabilità


Con la sentenza n. 22135/2010 la Corte di Cassazione interviene a fare chiarezza su un punto dibattuto e pur sempre di grande attualità: la deducibilità delle perdite sui crediti in quanto componenti negative del reddito d’impresa.
La suprema Corte ha precisato che la deducibilità delle perdita è possibile solo ove vi sia certezza che il credito non possa più essere soddisfatto, ove cioè, sia divenuta certa la sua irrecuperabilità. I Giudici di Piazza Cavour, hanno così respinto il ricorso di un contribuente che deduceva la violazione/falsa applicazione della norma di cui all’attuale art. 101 comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui redditi sostenendo, che, in caso di assoggettamento del debitore a fallimento, la deducibilità della perdita potesse avvenire in ogni anno di competenza, dall’apertura alla chiusura della procedura concorsuale. Secondo la norma “… le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso.. se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali…”. Il medesimo articolo prosegue precisando come il debitore possa ritenersi assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi.
I Giudici di Piazza Cavour hanno fornito l’interpretazione della norma, in particolare dell’espressione “..in ogni caso ..se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali..” ritenendo che in tali casi la certezza richiesta possa farsi coincidere unicamente con la data di dichiarazione del fallimento o con la chiusura della procedura. Argomenta la Corte che, in caso contrario, - ammettendo cioè che il creditore possa operare la deduzione nel periodo d’imposta a sua scelta tra quelli intercorrenti tra l’apertura e la chiusura delle procedura concorsuale - si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta dell’anno in cui risulterebbe più vantaggioso evidenziare la perdita, così “ … snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa…”.
La sentenza in oggetto ha altresì ribadito che al fine di porre in deduzione i crediti certi verso debitori falliti non impone la dimostrazione di essersi attivati per recuperare attivamente detto credito.
In linea di principio, dunque, per rendere incontestabile la deducibilità della perdita, essa dovrebbe operarsi nell’esercizio di apertura o di chiusura della procedura concorsuale cui è assoggettato il debitore. A parere di alcuni interpreti – cui si associa chi scrive – resterebbe ferma la facoltà del contribuente di operare la deduzione in tutti gli esercizi di durata della procedura, tenendo conto della eventuale recuperabilità futura del credito.
Tra le procedure concorsuali di cui all’art. 101 comma 5 del TUIR non sono però compresi gli accordi di ristrutturazione del debito; le perdite che derivano da tali accordi diventano certe e dunque possono portarsi in deduzione, solo con l’intervenutà definitività del decreto di omologa dell’accordo (vedasi Circolare 42/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate).
È altresì importante sottolineare che anche le perdite che derivano da una volontaria rinuncia al credito sono e restano deducibili in sede di dichiarazione dei redditi dell’impresa. In questi casi si deve dimostrare l’inevitabilità e l’inerenza della perdita, da intendersi anche come convenienza del creditore imprenditore ad abbandonare/rinunciare ad un credito a fronte dell’evidente crisi ed insolvenza del debitore, che palesa l’inopportunità stessa di insistere anche in eventuali azioni giudiziali di recupero.


Avvocato Lorena Uboldi


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