Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità
La targa degli studi professionali non è pubblicità: non si paga l’imposta
Con sentenza n. 16722 del 16.07.2010 la Corte di Cassazione ha stabilito la non assoggettabilità della targhe degli studi professionali all’imposta sulla pubblicità, trattandosi della semplice insegna di esercizio.
I ricorrenti, avvocati con studio nel Comune di Caserta, avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale, veniva confermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei loro confronti dall’Ausonia Servizi Tributari S.p.a., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di Caserta richiesta – con riferimento all’annualità 2002 - a seguito dell'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale. La Corte di Cassazione, investita della decisione sul caso, in prima istanza ha osservato che la disciplina applicabile in specie ovverosia il D. lgs. N. 507/1993 prevede delle esenzioni all’imposta, in particolare ai sensi del comma 1 bis si statuisce che: “l’ imposta non è dovuta per le insegne di esercizio dell’attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, purchè di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati”. Controversa è stata tuttavia per lungo tempo la definizione di attività di produzione di beni e servizi ed in particolare l’assimilazione o meno dello svolgimento di attività professionali. Sul punto era intervenuta la circolare n. 3 del 3 maggio 2002 del Ministero delle finanze che precisava che l’esenzione riguardava anche i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti. La Suprema Corte, dirimendo l’annosa questione e conformandosi alla predetta circolare, ha ritenuto che l’attività di esercizio della professione, in questo caso forense, deve ritenersi a tutti gli effetti attività economica (oltre che intellettuale) e per l’effetto è da assoggettarsi al medesimo trattamento con la conseguente esenzione dall’imposta. A supporto la Corte di Cassazione ha riferito la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, nell'ambito del diritto della concorrenza, considera attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, sugli spedizionieri doganali); pertanto ritenuto che, 'gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonchè nella rappresentanza e nella difesa in giudizio ed assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività, non può che concludersi che gli avvocati 'svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione' (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters).
Si tratta come si vede di argomenti non da poco perché investono punti nodali della professione, ad oggi ancora in discussione. Sarà a questo punto molto interessante valutare conseguenze di questa così spiccata assimilazione della professione all’attività di impresa nel futuro della realtà fattuale e giuridica.
Dott. Marco Reguzzoni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani
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