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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità



La targa degli studi professionali non è pubblicità: non si paga l’imposta


Con sentenza n. 16722 del 16.07.2010 la Corte di Cassazione ha stabilito la non assoggettabilità della targhe degli studi professionali all’imposta sulla pubblicità, trattandosi della semplice insegna di esercizio.

I ricorrenti, avvocati con studio nel Comune di Caserta, avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale, veniva confermata la legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei loro confronti dall’Ausonia Servizi Tributari S.p.a., concessionaria per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità del Comune di Caserta richiesta – con riferimento all’annualità 2002 - a seguito dell'esposizione della targa recante l'indicazione dello studio professionale.

La Corte di Cassazione, investita della decisione sul caso, in prima istanza ha osservato che la disciplina applicabile in specie ovverosia il D. lgs. N. 507/1993 prevede delle esenzioni all’imposta, in particolare ai sensi del comma 1 bis si statuisce che: “l’ imposta non è dovuta per le insegne di esercizio dell’attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, purchè di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati”. Controversa è stata tuttavia per lungo tempo la definizione di attività di produzione di beni e servizi ed in particolare l’assimilazione o meno dello svolgimento di attività professionali. Sul punto era intervenuta la circolare n. 3 del 3 maggio 2002 del Ministero delle finanze che precisava che l’esenzione riguardava anche i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti.
La Suprema Corte, dirimendo l’annosa questione e conformandosi alla predetta circolare, ha ritenuto che l’attività di esercizio della professione, in questo caso forense, deve ritenersi a tutti gli effetti attività economica (oltre che intellettuale) e per l’effetto è da assoggettarsi al medesimo trattamento con la conseguente esenzione dall’imposta. A supporto la Corte di Cassazione ha riferito la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, nell'ambito del diritto della concorrenza, considera attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato (sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia; 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, sugli spedizionieri doganali); pertanto ritenuto che, 'gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonchè nella rappresentanza e nella difesa in giudizio ed assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività, non può che concludersi che gli avvocati 'svolgono un'attività economica e, pertanto, costituiscono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione' (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters).

Si tratta come si vede di argomenti non da poco perché investono punti nodali della professione, ad oggi ancora in discussione. Sarà a questo punto molto interessante valutare conseguenze di questa così spiccata assimilazione della professione all’attività di impresa nel futuro della realtà fattuale e giuridica.

Dott. Marco Reguzzoni
con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani


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