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Articoli anno 2010

Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010
Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010
Professionisti e software pirata 16, 12 2010
Copia privata di opera 12, 11 2010
Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010
Marchio di forma 12, 11 2010
Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010
Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010
Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010
Class action in materia Tributaria 8, 11 2010
Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010
Marchi notori 13, 10 2010
Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010
Prodotto difettoso 16, 9 2010
Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010
Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010
Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010
Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010
Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010
No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010
Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010
Scuola e responsabilità 4, 6 2010
Danni alla sfera genitale 4, 6 2010
Diritto d^autore e successori 4, 6 2010
Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010
Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010
Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010
Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010
Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010
Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010
Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010
Mobbing 18, 4 2010
Danno da intervento medico 18, 4 2010
Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010
Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010
Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010
Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010
Lavoratore che non rende 12, 3 2010
Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010
Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010
Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010
Parcheggio e furti 25, 1 2010
Condominio e fognatura 24, 1 2010
Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010
Giusto processo e fallimento 24, 1 2010
Imposta di pubblicità 24, 1 2010
I Bamboccioni 24, 1 2010
Depressione da causa di servizio 24, 1 2010
Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010
Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010
Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010
Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010
No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010
Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010
Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010
Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010
Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010
Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010
Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010
Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010
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Professionisti e software pirata



Il professionista non risponde del reato di detenzione di software pirata


Con sentenza n. 49385/2010 la Suprema Corte ha statuito che il reato per illecita detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae, previsto dall’art. 171 bis della legge n. 633/ 1941, non si applica con riferimento ad un’attività libero professionale.

Il fatto risale alla contestazione rivolta nei confronti di un titolare di uno studio di geometra il quale veniva chiamato a rispondere dell’accusa di aver abusivamente duplicato per trarne profitto i programmi Microsoft Office 2000 e Windows 2000, installandoli su quattro postazioni di lavoro del predetto studio mancando tuttavia delle previste licenze d’uso.
In primo grado il Giudice del Tribunale di Rovereto, con sentenza del 27.9.2007, preliminarmente accettò che non era stata fornita prova che l’imputato avesse egli stesso duplicato i programmi in questione, mentre ritenne pienamente provato che i software erano stati detenuti ed utilizzati per le ordinarie attività dello studio professionale. Secondo il Giudice era configurabile perciò non la prima, ma la seconda ipotesi di reato prevista dall’art. 171 bis, ossia quella di aver detenuto, per trarne profitto, a scopo commerciale o imprenditoriale i programmi contenuti in supporti non contrassegnati col marchio Siae. Nella specie, infatti, mancava lo scopo commerciale, ma l’utilizzazione dei programmi in un’attività professionale non era equiparabile ad un mero utilizzo personale e, quindi, poteva rientrare nell’ipotesi dello scopo imprenditoriale. Il Giudice dichiarò pertanto l’imputato colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il geometra propose appello sostenendo in particolare che l’uso dei programmi a scopo professionale non poteva essere equiparato all’uso per scopo imprenditoriale data la profonda differenza oggettiva e giuridica che esiste tra attività professionale ed attività imprenditoriale, e dato il divieto di analogia in materia penale. La Corte di Appello confermò la sentenza di primo grado valutando ininfluenti le osservazioni sullo scopo commerciale o imprenditoriale dell’attività dell’imputato e rilevante il solo scopo di lucro perseguito.

La Corte di Cassazione, investita del caso su ricorso dell’imputato, ha valutato erronea la soluzione adottata dal Giudice di primo grado e confermata in appello, in quanto risulta fallace equiparare l’utilizzo di programmi in un’attività libero professionale ad un’attività imprenditoriale solo perché un tale utilizzo non può essere equiparato a quello meramente privato. Dalla lettera e dalla ratio dell’art. 171 bis della L. n. 633/1941 si deduce infatti che il legislatore, fra tutti gli innumerevoli utilizzi possibili, ne ha individuati solo due (commerciale ed imprenditoriale) che ha ritenuto meritevoli di sanzione penale. A tutti gli altri che non rientrano in una di queste due categorie, la sanzione penale non può essere in alcun modo irrogata tantomeno con un’interpretazione estensiva del significato della parola «imprenditoriale» perché, per quanto possa dilatarsi, in essa non potrà mai rientrare anche l’attività di un libero professionista che non sia esercitata nell’ambito di un’attività organizzata nella forma di impresa. L’applicazione analogica peraltro non sarebbe possibile in nessun caso, in quanto vietata dall’art. 14 delle preleggi (e dall’alt. 25, comma 2, Cost.), portando all’applicazione in malam partem di una norma penale ad un caso non espressamente previsto dalla legge.
Il reato - ha aggiunto ancora la Corte - sarebbe comunque stato escluso dal mancato obbligo nei confronti dei privati di apporre il marchio Siae. Un dovere che è venuto meno perchè l'Italia non ha comunicato alla Commissione Europea (come stabilito nella sentenza della corte ce C-20/05) tutte le informazioni necessarie a verificare la compatibilità dell'obbligo del marchio con le norme europee.

Sulla scorta di tutte le motivazioni riferite, la Suprema Corte ha concluso accogliendo il ricorso e per l’effetto ha mandato assolto l’imputato da tutte le contestazioni ascrittegli ed ipotizzate dai giudici del merito. Inutile dire che questa sentenza farà molto parlare di sé, in quanto praticamente consente l’utilizzo di materiale pirata, a meno che non sia finalizzato a un guadagno diretto attraverso un’attività imprenditoriale.

Dott. Marco Reguzzoni
con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani


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