Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Professionisti e software pirata
Il professionista non risponde del reato di detenzione di software pirata
Con sentenza n. 49385/2010 la Suprema Corte ha statuito che il reato per illecita detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae, previsto dall’art. 171 bis della legge n. 633/ 1941, non si applica con riferimento ad un’attività libero professionale.
Il fatto risale alla contestazione rivolta nei confronti di un titolare di uno studio di geometra il quale veniva chiamato a rispondere dell’accusa di aver abusivamente duplicato per trarne profitto i programmi Microsoft Office 2000 e Windows 2000, installandoli su quattro postazioni di lavoro del predetto studio mancando tuttavia delle previste licenze d’uso. In primo grado il Giudice del Tribunale di Rovereto, con sentenza del 27.9.2007, preliminarmente accettò che non era stata fornita prova che l’imputato avesse egli stesso duplicato i programmi in questione, mentre ritenne pienamente provato che i software erano stati detenuti ed utilizzati per le ordinarie attività dello studio professionale. Secondo il Giudice era configurabile perciò non la prima, ma la seconda ipotesi di reato prevista dall’art. 171 bis, ossia quella di aver detenuto, per trarne profitto, a scopo commerciale o imprenditoriale i programmi contenuti in supporti non contrassegnati col marchio Siae. Nella specie, infatti, mancava lo scopo commerciale, ma l’utilizzazione dei programmi in un’attività professionale non era equiparabile ad un mero utilizzo personale e, quindi, poteva rientrare nell’ipotesi dello scopo imprenditoriale. Il Giudice dichiarò pertanto l’imputato colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il geometra propose appello sostenendo in particolare che l’uso dei programmi a scopo professionale non poteva essere equiparato all’uso per scopo imprenditoriale data la profonda differenza oggettiva e giuridica che esiste tra attività professionale ed attività imprenditoriale, e dato il divieto di analogia in materia penale. La Corte di Appello confermò la sentenza di primo grado valutando ininfluenti le osservazioni sullo scopo commerciale o imprenditoriale dell’attività dell’imputato e rilevante il solo scopo di lucro perseguito.
La Corte di Cassazione, investita del caso su ricorso dell’imputato, ha valutato erronea la soluzione adottata dal Giudice di primo grado e confermata in appello, in quanto risulta fallace equiparare l’utilizzo di programmi in un’attività libero professionale ad un’attività imprenditoriale solo perché un tale utilizzo non può essere equiparato a quello meramente privato. Dalla lettera e dalla ratio dell’art. 171 bis della L. n. 633/1941 si deduce infatti che il legislatore, fra tutti gli innumerevoli utilizzi possibili, ne ha individuati solo due (commerciale ed imprenditoriale) che ha ritenuto meritevoli di sanzione penale. A tutti gli altri che non rientrano in una di queste due categorie, la sanzione penale non può essere in alcun modo irrogata tantomeno con un’interpretazione estensiva del significato della parola «imprenditoriale» perché, per quanto possa dilatarsi, in essa non potrà mai rientrare anche l’attività di un libero professionista che non sia esercitata nell’ambito di un’attività organizzata nella forma di impresa. L’applicazione analogica peraltro non sarebbe possibile in nessun caso, in quanto vietata dall’art. 14 delle preleggi (e dall’alt. 25, comma 2, Cost.), portando all’applicazione in malam partem di una norma penale ad un caso non espressamente previsto dalla legge. Il reato - ha aggiunto ancora la Corte - sarebbe comunque stato escluso dal mancato obbligo nei confronti dei privati di apporre il marchio Siae. Un dovere che è venuto meno perchè l'Italia non ha comunicato alla Commissione Europea (come stabilito nella sentenza della corte ce C-20/05) tutte le informazioni necessarie a verificare la compatibilità dell'obbligo del marchio con le norme europee.
Sulla scorta di tutte le motivazioni riferite, la Suprema Corte ha concluso accogliendo il ricorso e per l’effetto ha mandato assolto l’imputato da tutte le contestazioni ascrittegli ed ipotizzate dai giudici del merito. Inutile dire che questa sentenza farà molto parlare di sé, in quanto praticamente consente l’utilizzo di materiale pirata, a meno che non sia finalizzato a un guadagno diretto attraverso un’attività imprenditoriale.
Dott. Marco Reguzzoni con la supervisione di Avvocato Enrico Candiani
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