Articoli anno 2010
Deducibilità dei crediti inesigibili 16, 12 2010 Targhe dei professionisti: no imposta di pubblicità 16, 12 2010 Professionisti e software pirata 16, 12 2010 Copia privata di opera 12, 11 2010 Radio negli studi professionali: si paga il diritto 12, 11 2010 Marchio di forma 12, 11 2010 Tabelle condominiali: maggioranze per modifica 8, 11 2010 Tarsu: tariffe decise dal consiglio comunale 8, 11 2010 Nomi maschili e femminili: decide il Tribunale 8, 11 2010 Class action in materia Tributaria 8, 11 2010 Pericolosità luoghi di lavoro 13, 10 2010 Marchi notori 13, 10 2010 Pedoni e incidente stradale 16, 9 2010 Prodotto difettoso 16, 9 2010 Cessione di azienda frazionata 13, 9 2010 Contraffazione grossolana di marchi 4, 8 2010 Tv on demand e diritto di distribuzione 1, 8 2010 Email offensiva: non è molestia 1, 8 2010 Clausole di risoluzione contrattuale 1, 8 2010 No al contributo per digitale terrestre 1, 8 2010 Morte e risarcimento del danno 5, 7 2010 Scuola e responsabilità 4, 6 2010 Danni alla sfera genitale 4, 6 2010 Diritto d^autore e successori 4, 6 2010 Motori di ricerca e marchi 4, 6 2010 Danno non patrimoniale e contratti 4, 6 2010 Recesso del consumatore - oneri 4, 6 2010 Inps e permesso di soggiorno 3, 5 2010 Priorità nei licenziamenti 3, 5 2010 Facebook e libertà di opinione 28, 4 2010 Impugnazione permessi a costruire 28, 4 2010 Mobbing 18, 4 2010 Danno da intervento medico 18, 4 2010 Guerra ai siti Pirata 18, 4 2010 Tutela penale dei marchi comunitari 18, 4 2010 Cessione di azienda a pezzi 26, 3 2010 Credito da riscuotere e cause separate 26, 3 2010 Lavoratore che non rende 12, 3 2010 Sosta a pagamento ai disabili 12, 3 2010 Assegno divorzile: dovuto anche con nuovi figli 28, 2 2010 Cinture sicurezza: risponde il guidatore 16, 2 2010 Parcheggio e furti 25, 1 2010 Condominio e fognatura 24, 1 2010 Società e diritto al risarcimento 24, 1 2010 Giusto processo e fallimento 24, 1 2010 Imposta di pubblicità 24, 1 2010 I Bamboccioni 24, 1 2010 Depressione da causa di servizio 24, 1 2010 Molestie ? basta una sola chiamata 9, 1 2010 Relazione segreta ? vietato rivelarla 9, 1 2010 Omesso scontrino ? dipendente licenziato 4, 1 2010 Centri commerciali e opposizione 2, 1 2010 No mantenimento: no affido condiviso 2, 1 2010 Imposte degli esercizi commerciali 2, 1 2010 Locali malfamati ? sospesa licenza 2, 1 2010 Notaio risponde dei soldi ricevuti 2, 1 2010 Condominio: rumorosità di impianti 2, 1 2010 Pedone incauto responsabile di sinistri 2, 1 2010 Condominio: maggioranze e ^nullità^ 2, 1 2010 Caduta di cliente: no a responsabilità 1, 1 2010 1, 1 1970
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Facebook e libertà di opinione
Non tutto può esser scritto liberamente su facebook: si risponde dei danni arrecati
La prima pronuncia sulle eventuali responsabilità del famoso social network Facebook per i contenuti diffusi dagli utenti, arriva dal Tribunale di Monza. Come noto, il portale Facebook permette all’utente di crearsi una propria pagina personale, un proprio 'profilo', una cerchia di c.d. 'amici', di volta in volta ampliabile e con i quali mantenere contatti più o meno stretti a seconda del livello di accessibilità alle informazioni su di sè che si vuole concedere. Agendo, infatti, sul livello e sulle impostazioni del proprio profilo è possibile graduare e limitare l’accesso e la diffusione dei contenuti della propria pagina personale, controllando 'chi può vedere cosa e cosa può essere visto da chi'.Chiaramente tutti sanno che l’utilizzo di tale strumento, dalle potenzialità positive innumerevoli, può in realtà anche esporre al rischio elevatissimo della visibilità e conoscibilità delle proprie 'tracce' sul web e, secondo quanto riconosciuto dal Tribunale di Monza con la sentenza 2 marzo 2010, n. 770, al momento della sottoscrizione dell’iscrizione al social network, ne accettano e possono ben prevedere i rischi. La sentenza in oggetto, infatti, parte dal presupposto che la grandissima diffusione di Facebook ha agevolato ampiamente la conoscenza dei relativi contenuti e delle regole di funzionamento dello strumento. Con essa si riconosce espressamente come, sebbene i gestori statunitensi del sito - che pur si reputano proprietari dei contenuti pubblicati - declinino ogni responsabilità di tipo penale e/o civile che dagli stessi contenuti derivi, tale responsabilità debba, invece, essere riconosciuta in capo all’utente che violi regole di comportamento, commettendo reati o comunque provocando danni agli altri utenti. Il caso de quo – tipico e prevedibile, a dire il vero – origina dalla non felice fine della relazione sentimentale tra due soggetti e dalle offese ed invettive pubblicate on line da uno dei due ai danni dell’altro, il quale è perciò ricorso all’Autorità giudiziaria, chiedendo il risarcimento del danno morale soggettivo '..o comunque del danno non patrimoniale subito..' in ragione delle offese dell’ex fidanzato, pubblicate in rete ed evidentemente ricollegate alla sua persona, alle sue fotografie, alla sua pagina web personale. Il Tribunale di Monza, accertava, innanzitutto, nei confronti del convenuto la provenienza di offese, commenti alle fotografie e dichiarazioni in genere pubblicate sul sito, anche e soprattutto in ragione del fatto che è impossibile che altri si registrino con un nome già registrato e per l’assenza di formali denunce di 'furti di identità' (da presentarsi – ove realmente avvenisse - alla Polizia Postale). Il medesimo Tribunale, di conseguenza, riconosceva la responsabilità del convenuto per il danno non patrimoniale arrecato a parte attrice, come '… transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima…', poichè '…non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilita' quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati da messaggi offensivi/lesivi e dalla reale (e ancor potenziale) sua diffusione…'. Attenzione, dunque, a ciò che si scrive sulla propria o altrui pagina web…. Facebook non è un mondo a sé, ove tutto è concesso e dove nascondersi pensando di sfuggire a tutte le regole… e alla Legge!
Avvocato Enrico Candiani con la collaborazione di Avvocato Lorena Uboldi
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