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Noleggio con conducente: no al tracciamento dei dati



Garante privacy: no al tracciamento dei dati dei fruitori del servizio di NCC come previsto nella legge 12/2019


Il Garante per la protezione dei dati personali ha ‘bacchettato’ il parlamento in merito alla nuova legge sul Noleggio con conducente, la 12/2019.
Ivi è previsto (articolo 10-bis, comma 1, lett. e) del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), che i noleggiatori debbano compilare e tenere un foglio di servizio – per ora cartaceo ma, a regime, elettronico – nel quale si deve segnare, fra l’altro, “luogo e chilometri di partenza e arrivo; orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; dati del fruitore del servizio”.
Il garante ha obiettato che dati quali l’ubicazione e gli spostamenti degli interessati sono informazioni molto delicate, idonee a rivelare dettagli e abitudini di vita delle persone, concludendo che il trattamento così individuato dalla legge non è conforme al Regolamento Europeo (GDPR) sulla protezione dei dati personali.
La normativa europea, infatti, impone di contemperare - sin dal momento della approvazione di nuove norme - le esigenze sottese al trattamento (contrastare fenomeni di esercizio abusivo del servizio di noleggio con conducente) con il diritto alla protezione dei dati personali.
Un siffatto controllo massivo di dati personali doveva prevedere adeguate forme di protezione per ridurre i rischi per la riservatezza delle persone, cosa che non è avvenuta.
Ha quindi concluso per l’esigenza di disporre una riformulazione delle norme atta a garantire i diritti delle persone fruitrici del servizio.


Avvocato Enrico Candiani


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