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Infedeltà e addebito della separazione



L’infedeltà non conta se sorge dopo che il matrimonio è di fatto già naufragato


Una delle domande più classiche che, normalmente, i cittadini si pongono è: ma l’infedeltà del partner è causa di addebito di responsabilità in caso di separazione ?
A questa domanda ha risposto la decisione della Sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione (ord. n. 1715/2019 del 23 gennaio 2019), che ha fatto un ampia analisi dello stato dell’arte.
La Corte ha ribadito che, qualora la crisi coniugale sia irrimediabilmente in atto per altre ragioni, la infedeltà coniugale sopravvenuta in un secondo momento non è, da sola, idonea a fondare domanda di addebito.
La decisione trae spunto da un caso nel quale una Corte territoriale aveva già ritenuto di non accogliere la richiesta di pronuncia di addebito posto che risultava agli atti una preesistente situazione di grave conflitto familiare, cui ha fatto seguito, in un secondo momento, l’infedeltà.
La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, prevista dall’art 143 c.c., se rende intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, può esser causa di responsabilità per la fine del matrimonio stesso, comportando il cosiddetto ‘addebito della separazione’. Infatti, a mente il disposto dell’art 151 c.c., il Giudice, laddove ne ravvisi presupposti, può stabilire a quale coniuge la separazione sia addebitabile, in quanto soggetto che ha violato gli obblighi coniugali fra cui rientra la fedeltà.
La pronuncia di addebito è potenzialmente pericolosa per chi la subisce: può comportare la perdita del diritto al mantenimento, dei diritti successori e del diritto all’assistenza previdenziale.
Tuttavia, la pronuncia di addebito, secondo la Cassazione, non può essere basata sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all’art. 143 c.c., essendo necessario accertare l’eventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
I comportamenti rilevanti ai fini della addebitabilità o meno della separazione sono solo quelli anteriori alla situazione di crisi della coppia e non anche quelli posteriori: non ha importanza, quindi, il comportamento tenuto dai coniugi una volta manifestatasi la frattura.

Precedenti: Cassazione civile sez. VI, 14/08/2015, n.16859.

Avvocato Enrico Candiani e avv. Francesca Ricci


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