Articoli anno 2019
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Danno relazionale: ecco i limiti
Il danno alla persona deve venir liquidato entro gli stretti paletti del danno patrimoniale e non patrimoniale. Per quest’ultimo i limiti sono molto stringenti. Il danno relazionale non esiste !
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18-12-2017) 27-03-2018, n. 7513
La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi in merito al contenuto del danno non patrimoniale, detto comunemente biologico, ha posto un ulteriore (stringente) punto fermo di limite al risarcimento del danno.
Discutendo di un caso nel quale era stata liquidata al danneggiato la voce di danno detta “relazionale”, ha ritenuto di esprimere i seguenti dieci punti di diritto, tutti finalizzati a restringere la ‘platea’ del risarcibile.
Secondo la Cassazione infatti:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
2) Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria.
3) 'Categoria unitaria' vuol dire che qualsiasi danno di tipo non patrimoniale andrà risarcito in base ad un unico criterio risarcitorio.
4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve
4.1 prendere in esame tutte le conseguenze dannose del fatto commesso
4.2 non attribuire nomi diversi al medesimo tipo di danno.
5) Il giudice accertare in concreto l'effettiva sussistenza dei danno occorsi alla parte lesa. Egli deve accertare se, come e quanto la condizione del danneggiato sia cambiata rispetto a prima che il fatto lesivo si verificasse.
6) Quando si riscontra un danno permanente alla salute, non è ammissibile, e rappresenta una illecita duplicazione del risarcimento vietata, ogni forma di risarcimento diversa dal danno biologico puro, in particolare per presunto risarcimento di danni che sono già ricompresi nella invalidità percentuale accertata, quali, appunto i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, che, lo si ripete, devono rientrare nella liquidazione della invalidità biologica secondo le tabelle usualmente utilizzate dai Tribunali.
7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura normale di risarcimento prevista dalla legge o dalle tabelle realizzate dai Tribunali, può essere aumentata solo quando si verifichino ulteriori conseguenze dannose del tutto anomale e particolari. Poiché, secondo gli ermellini, sarebbe normale che al danno alla salute derivi un danno alla vita di relazione, quest’ultimo danno non sarebbe “anomali e particolare” e quindi non genera il diritto ad un aumento del risarcimento del danno.
8) E’ invece ammissibile la liquidazione di una ulteriore voce di danno che trovi origine non dalla menomazione fisica, ma da uno stato di prostrazione psicologica, quali ad esempio “il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione”.
L’asticella della liquidazione del danno, dunque, tende a spostarsi sempre più verso il basso, ben lontana dai criteri che, oltreoceano, danno spesso luogo a liquidazioni ben più consistenti.
Avvocato Enrico Candiani
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