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Assegno divorzile: no ad automatismi



L’assegno divorzile spetta solo se uno dei coniugi è stato eccessivamente penalizzato dalle scelte familiari


Con la sentenza 5 luglio 2019, n. 6665, il Tribunale di Milano, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale ormai in via di consolidamento, ha rigettato la domanda proposta dalla moglie - in sede di divorzio – finalizzata ad ottenere un assegno di mantenimento asseritamente dovuto a causa della sproporzione fra i redditi dell’ex marito ed i propri e dal notevole patrimonio del marito stesso, di cui sosteneva aver contribuito alla formazione mediante il proprio impegno nella famiglia e alla rinuncia ad una più impegnativa carriera professionale.
Il tribunale ha rigettato la domanda.
In primo luogo si è accertato che la signora in questione dispone di un proprio non irrilevante reddito professionale, sicchè “tale circostanza, unita all'età della signora e alla sua formazione, consente di ritenere che ella sia dotata della capacità lavorativa necessaria per essere considerata economicamente autosufficiente”.
In secondo luogo, sebbene le possibilità reddituali della signora siano comunque inferiori rispetto a quelle del marito, il Tribunale sottolinea che, alla luce dell'attuale orientamento della Corte di Cassazione (sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018), le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi non costituiscano più il punto di riferimento principale per l'attribuzione del diritto ad un assegno di mantenimento.
L'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi da un lato non è condizione sufficiente al riconoscimento dell'assegno, e dall’altro lato deve inserirsi in un preciso e dimostrato disegno di scelte di vita familiare fatte in corso del matrimonio, tali da penalizzare in modo eccessivo uno dei coniugi stessi sul piano professionale.
Ha pertanto concluso per l’inammissibilità della domanda di assegno divorzile.

Avvocato Enrico Candiani


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