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I droni e la privacyL’uso dei droni e i rischi sulla cosiddetta ‘privacy’. Un caso di cronaca e spunti di riflessione
Un evento di cronaca (https://www.lastampa.it/torino/2019/07/13/news/attacco-hacker-durante-la-sfida-dei-droni-la-corsa-sul-po-si-ferma-e-poi-riprende-1.36994369) relativo ad un attacco informatico avvenuto in occasione di una gara di droni, offre lo spunto per una riflessione in materia di ‘pravacy’ nell’uso di questi moderni strumenti.
La normativa europea La normativa sovranazionale è costituita dal Regolamento (UE) nr. 1139 del 4 luglio 2018, istitutivo dell’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea. I droni sono definiti nell’Art. 3, nr. 30) del Regolamento, quali aeromobili senza equipaggio, adatti ad operare autonomamente o essere pilotati a distanza. Il Regolamento prevede norme tecniche per la realizzazione e manutenzione dei droni (Artt. da 55 a 58) e per il rilascio di certificazioni necessarie per l’utilizzo dei medesimi. Dal prossimo luglio 2020 si applicherà altresì il Regolamento di esecuzione nr. 947/2019 e il Regolamento delegato nr. 945/2019, rispettivamente in materia di esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio e di requisiti di progettazione e costruzione degli apparecchi. La legislazione italiana Su base nazionale, si fa riferimento alle norme dettate dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ed in particolare alla delibera 4 del 21 maggio 2018. Implicazioni sulla Privacy L’autorità Garante ha emesso un proprio provvedimento (https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Utilizzo+di+droni+a+fini+ricreativi+e+privacy_+l%27infografica+del+Garante.pdf/482c901c-acc1-4aeb-9a9a-556376f84156?version=1.5 ), nel quale fornisce preziosi ‘consigli’ in materia di rispetto della riservatezza. E così, se il drone è dotato di fotocamera o telecamera, e lo si sta usando in luoghi pubblici, non si devono invadere e violare spazi personali e riservati: giardini, piscine, terrazzi ecc. Eventuali riprese foto o video non possono venir utilizzate senza il consenso delle persone ritratte o comunque riconoscibili (anche, eventualmente, riconoscibili in base al luogo in cui la ripresa viene eseguita, benchè – ad esempio – non si riconoscano i volti). Sicchè non è possibile pubblicare immagini o riprese su siti web, social media, o altri strumenti di diffusione. Anche oggetti riconoscibili, quali veicoli, targhe, indirizzi, numeri civici sono dati personali, in quanto consentono di poter risalire alle persone che li utilizzano o vi dimorano e quindi vanno oscurati. In generale dunque non si deve invadere la sfera personale altrui. E’ quindi consigliabile avvisare persone interessate in caso di attività che possano indirettamente violare la loro riservatezza, come, ad esempio, in sede di ispezioni eseguite dall’alto in vista di opere edili, manutenzioni di tetti e simili. Analoghi divieti operano, ovviamente, per eventuali registrazioni sonore. Avvocato Enrico Candiani |