Articoli anno 2019
Spese condominiali: chi paga ? 26, 10 2019 I droni e la privacy 25, 10 2019 Assegno divorzile: no ad automatismi 9, 10 2019 I cookies dei siti internet: serve consenso 8, 10 2019 Appello: sospesa sentenza a causa dell' importo molto alto 29, 9 2019 Amministratore e dipendente ? per l'Inps si può ! 27, 9 2019 Codice appalti: è contrario alle norme europee. 27, 9 2019 Noleggio con conducente: no al tracciamento dei dati 31, 5 2019 Locazione e spese a carico inquilino 6, 5 2019 Privacy: statistiche delle ispezioni 6, 5 2019 Infedeltà e addebito della separazione 30, 1 2019 Danno relazionale: ecco i limiti 24, 1 2019 Il Garante parla della ^App economy^ 20, 1 2019
|
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010 .
I cookies dei siti internet: serve consenso
Il consenso all’installazione dei ‘cookies’ sui nostri dispositivi deve essere esplicito e non equivoco
Cosa sono i ‘cookies’
La Corte Ue ha ripreso la definizione di cookie, quale strumento atto a per raccogliere informazioni generate da un sito web e salvate da un browser (ossia il programma grazie al quale accediamo ad internet: Chrome, firefox, opera, explorer) di un utente Internet.
Il cookie (letteralmente; “biscottino”) è un piccolo file, ‘lanciato’ dal sito web al dispositivo dell’utente, e che consente al sito web di memorizzare le azioni compiute dall’utente o le preferenze dell’utente stesso durante la navigazione.
Teoricamente gli utenti possono impostare il proprio browser in modo da rifiutarli, ma ciò usualmente non avviene.
Spesso tali ‘cookies’ sono rifilati all’utente in modo poco consapevole o subdolo, il che è chiaramente illecito: da qui la prassi di richiedere all’utente una forma di consenso ad accettare tali insidiosi files, che raccolgono e permettono l’archiviazione di dati o informazioni che riguardano l’utente.
Secondo la Corte di Giustizia Ue, il consenso dell’utente all’uso dei cookies non è validamente espresso quando l’autorizzazione data è frutto dell’accettazione di una “casella di spunta preselezionata”, ossia nella quale il consenso è preventivamente ‘espresso’ favorevolmente, e per negare il quale occorre, invece, esplicitamente deselezionare la casella di spunta.
Il principio è stato espresso con la “sentenza Planet49” del 1° ottobre 2019 (causa C-673-17), relativa al caso di una società di giochi online la quale era solita chiedere ai partecipanti al gioco sia il consenso al trasferimento dei loro dati personali a terzi (sponsor, partner commerciali), sia il consenso all’accettazione dei cookie e al successivo accesso ai cookie ‘rifilati’ agli utenti sul loro pc o smartphone.
I giudici europei hanno stabilito che il consenso espresso con tali modalità non è valido, anche se i cookies non trattano dati personali.
Ha stabilito che il fornitore di servizi internet (c.d. “provider”) deve comunicare agli utenti la durata di efficacia dei cookies sul dispositivo e la eventuale possibilità che terze parti possano accedere a tali cookies.
E’ infatti frequente che determinati siti rifilino all’utente cosiddetti “cookies tecnici e di terze parti” finalizzati alla condivisione sui social network.
Per tali cookies è richiesto il rilascio di consenso ma è frequente che il sito, di fatto, imponga l’accettazione avvertendo che, in mancanza, non si potrà fruire delle informazioni che il sito stesso offre.
Inoltre, il gestore del sito deve sempre fornire adeguata informativa agli utenti in punto di funzionalità dei cookies.
Da ultimo, il gestore del sito deve fornire la possibilità di scegliere se e quali cookies accettare, e, soprattutto, non deve fornire all’utente una serie di caselline già spuntate a favore del consenso all’accettazione dei cookies. In altre parole, l’utente, per esprimere validamente il consenso, dovrà egli stesso spuntare le caselline.
La Corte Ue ha applicato, quindi, in modo rigoroso quanto previsto dall’ art. 5, par. 3, della direttiva 2002/58, che prevede la necessità del consenso informato affinchè si possa procedere alla archiviazione di informazioni oppure all’accesso ad informazioni già archiviate nell’apparecchiatura terminale di un utente.
Avvocato Enrico Candiani
|