Elenco articoli dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2013
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Perdite su crediti: deducibilità



Il nuovo regime della deducibilità delle perdite su crediti


Il nuovo testo dell’art. 101 comma V del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 22.12.1986 n. 917), così come modificato dall’art. 33, comma V del D.L. 22.06.2012, n. 83 (noto come Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni dalla Legge 7.08.2012, n. 134 ha previsto:
a) l’integrazione delle cause di automatica deducibilità delle perdite su crediti,
b) l’individuazione dell’ammontare limite entro il quale i crediti sono considerati senz’altro di “modesto importo” e possono essere portati automaticamente in deduzione e
c) la previsione di deducibilità assoluta del credito in caso di prescrizione del relativo diritto.
Quanto alla integrazione delle ipotesi di automatica deducibilità della perdita, il nuovo testo della norma ribadisce la necessità che la risultanza contabile sia evidenziata da elementi “certi e precisi”. Ribadisce altresì la deducibilità in ogni caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali ed estende la previsione all’ipotesi di conclusione di accordo (omologato) di ristrutturazione di debiti. Restano escluse dalla deducibilità automatica le perdite su crediti derivanti da piani di risanamento attestati da professionista qualificato, deducibili solo ove comprovati da elementi certi e previsti secondo la previsione generale.
La maggiore innovazione apportata alla disciplina delle perdite su crediti dalla nuova veste dell’art. 101 V comma T.U.I.R. è però data dalla esplicitazione del principio secondo il quale “Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento…”. È poi la stessa norma a prevedere come debba essere considerato credito di modesta entità quello non superiore ad € 5.000,00 per le imprese di rilevanti dimensioni e ad € 2.500,00 per le altre imprese.
E ancora, è la stessa novella della norma a prevedere espressamente come debbano in ogni caso ritenersi sussistenti gli elementi precisi e certi richiesti al fine della deducibilità laddove sia prescritto il diritto alla riscossione del credito.
In tali casi, quindi, l’imprenditore potrà procedere alla c.d. messa a perdita del credito senza dover dimostrare di aver infruttuosamente tentato il recupero coattivo giudiziale del credito e la sua condotta non potrà essere contestata dall’Agenzia delle Entrate in caso di eventuali verifiche.
È in ogni caso consigliabile un controllo almeno sommario (tramite visure camerali e ipocatastali, nonché, ove possibile verifica dei bilanci se depositati e pubblici) dell’effettiva sussistenza di elementi che lascino presumere l’insolvenza della debitrice e la messa in mora di questa stessa con lettera di sollecito, al fine di poter fornire all’Ufficio anche dati concreti a sostegno della determinazione a procedere alla c.d. messa a perdita.
Occorre precisare che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento CE n. 1606/2002 è espressamente previsto come gli elementi certi e precisi sussistano altresì “…in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.”.
La disciplina di cui sopra si applica inoltre, per espressa previsione delle norma stessa, anche alle perdite sui beni, limitatamente alla parte non ammortizzata del relativo costo.

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1 Sono considerate imprese di rilevanti dimensioni le imprese che conseguono un volume d’affari non inferiore a 100milioni di euro al 31.12.2011
Avvocato Lorena Uboldi


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