Articoli anno 2013
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Induzione alla prostituzione
Quando la consegna di danaro ad un minore integra il reato di induzione alla prostituzione?
E’ stata devoluta alle Sezioni Unite della Suprema corte una interessante questione riguardante il reato di cui all'art. 600-bis c.p. (induzione alla prostituzione minorile).
Il caso.
Si trattava di un soggetto accusato di avere commesso atti a sfondo sessuale con minori degli anni diciotto in cambio della elargizione di somme di danaro in favore dei minori stessi.
Va premesso che il comma primo dell'art. 600-bis c.p. è articolato in due parti che prevedono:
a) la condotta costituita dal reclutamento e induzione alla prostituzione di una persona minore, nonché la condotta di favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di un minore, o comunque di trarne profitto.
b) La condotta di chi compie atti sessuali con minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di un corrispettivo in danaro o altra utilità. (ricordiamo che il consenso sessuale è valido a partire dagli anni sedici, sempreché non dovuto – appunto – a promesse di denaro o altre utilità)
Le ipotesi della prima parte prevedono una pena da sei a dodici anni, quelle di cui alla seconda parte una pena da uno a sei anni, e da ciò la rilevanza della esatta qualificazione delle ipotesi di induzione.
Accade che una parte della giurisprudenza ha ritenuto sussistere il reato di induzione alla prostituzione quando il soggetto maggiorenne pone in essere una condotta idonea a vincere le resistenze di ordine morale che trattengono il minorenne dal prostituirsi, ritenendo idonea anche la semplice consegna di danaro che persuada il minore a consentire agli atti sessuali.
In altre decisioni, invece, la Corte ha ritenuto necessario che fosse stata posta in essere una articolata opera di convincimento, e non fosse sufficiente il semplice ‘pagamento’, richiedendo dunque che l’autore del reato sia considerato colpevole di induzione solamente qualora ponga in essere pressioni fisiche o psicologiche idonee a superare le resistenze di ordine morale o di altro tipo che trattengono una persona dall'attività di prostituzione.
La sezione della Corte ha dunque ritenuto che sia necessario affrontare in maniera definitiva la questione, precisando i concetti di prostituzione e di induzione (alla prostituzione) richiedendo alle Sezioni Unite di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
I - se il concetto di induzione alla prostituzione minorile sia rappresentato dalla sola i promessa o dazione di denaro o altra utilità (idonea da se sola a convincere il minore) oppure se occorra una articolata strategia di convincimento, violenta o non che essa sia;
II - se il soggetto attivo del reato di induzione alla prostituzione possa essere anche colui che si limita a compiere gli atti sessuali con il minore, senza indirizzarlo in maniera sistematica alla prostituzione verso soggetti indeterminati.
Cass. Pen., Sez. III, Ord., 24 luglio 2013, n. 32067
Avvocato Enrico Candiani
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