Elenco articoli dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2013
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Mantenimento del figlio maggiorenne



Contributo per il mantenimento del figlio: legittimazione del genitore iure proprio e requisito della coabitazione


Il genitore, separato o divorziato, al quale sia stato affidato il figlio durante la minore età di questi, continua, anche dopo che il figlio non autosufficiente sia divenuto maggiorenne, ed in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato 'iure proprio' ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario ed il figlio persista il rapporto di coabitazione.
A tal fine, la nozione di convivenza rilevante comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, sia pure con eventuali occasionali allontanamenti per brevi periodi.
Pertanto, non rappresenta coabitazione il caso, spesso verificantesi nella prassi, in cui il figlio faccia ritorno presso l’abitazione del genitore affidatario per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di semplice ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve sussistere unitamente al parallelo criterio i con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza del giglio presso il genitore già affidatario, in relazione ad una determinata fascia temporale (ad esempio, un anno, un semestre).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha ritenuto che un figlio che avesse assunto stabile abitazione propria, mediante la locazione di immobile nella città ove prestava i propri studi, non poteva considerarsi coabitante con la madre e dunque ha escluso la sopravvivenda del diritto della madre a percepire direttamente, al posto del figlio, l’assegno di mantenimento da parte dell’altro genitore.

Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 2013, n. 18075

Avvocato Enrico Candiani


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