Elenco articoli dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2013
Via Gavinana 6
21052 Busto Arsizio
Tel: 0331/634132
Fax: 0331/679422
C.f. CNDNRC65H21B300S
P.Iva: 01606100129

Pagina Principale
Lo staff
Materie Trattate
Chi siamo
Utilità - Iscrizioni - Area Riservata
Articoli anno 2013

Assenteismo e licenziamento 3, 12 2013
Ristoratore, parco giochi, responsabilità 25, 10 2013
Ebbrezza alla guida: no sospensione patente se si guida velocipede 25, 10 2013
Ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione: la Cassazione fa chiarezza 18, 10 2013
Mantenimento del figlio maggiorenne 12, 9 2013
Induzione alla prostituzione 12, 9 2013
Feto malformato e diritto al danno 28, 8 2013
Perdite su crediti: deducibilità 9, 3 2013
1, 1 1970
hanno visto questa sezione:
visitatori dal 1 gennaio 2010
.

Assenteismo e licenziamento



L’abbandono abituale del posto di lavoro legittima il licenziamento in tronco


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21203 del 17 settembre 2013, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente a causa dei protratti e ripetuti abbandoni del posto di lavoro e prestazione di attività lavorativa pressoché inesistente.
L’accezione di giusta causa che la Suprema Corte accoglie con la suddetta pronuncia si allinea all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di giusta causa di licenziamento di cui all’art. 2119 c.c. che guarda alla ripercussione che l’inadempimento ha sulla fiducia oggettiva del datore di lavoro circa l’esattezza delle future prestazioni.
Con la recente sentenza la Suprema Corte, ribadendo quanto accertato nei primi due gradi del giudizio di merito, ha dichiarato le condotte del dipendente così gravi da giustificare la risoluzione in tronco del rapporto.

Non si è trattato - si legge nella sentenza - di un episodio isolato ma di più episodi avvenuti in più riprese in breve lasso di tempo per cui le modalità della condotta e la frequenza degli episodi contestati deponevano per la mala fede del lavoratore il quale aveva finito, in tal modo, per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che avrebbe dovuto sorreggere il rapporto di lavoro.

La violazione del vincolo fiduciario, presupposto essenziale della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, si realizza ogni volta che il lavoratore abusi gravemente ed intenzionalmente di una modalità della prestazione lavorativa, approfittando in tal modo dell’affidamento che il datore di lavoro ripone nella correttezza dei propri dipendenti.
Nel caso di specie il lavoratore dipendente, al quale era stato irrogato il licenziamento in tronco, si era reso colpevole di ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l’orario di lavoro per fini ludici e di svago (precisamente: timbrature false dell’orario di entrata, allontanamenti ingiustificati dal posto di lavoro per recarsi ad un circolo sportivo o per visitare concessionari d’auto, senza rientrare più in ufficio).
Legittimo e tempestivo il licenziamento irrogato dalla società ai sensi dell’art. 2119 c.c..

Abogado Nicoletta Stagni


I video pubblicati dallo studio
Articoli 2000-2005
Articoli 2006-2008
Articoli 2009
Articoli 2010
Articoli 2011
Articoli 2012
Articoli 2014
Articoli 2015
Articoli 2016
Articoli 2017-18
Articoli 2019
Articoli 2020