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Feto malformato e diritto al danno
Malformazione del feto: è dovere del medico informare i futuri genitori
Con la sentenza n.7269/13 la Corte di Cassazione ribadisce l’orientamento ormai consolidato negli ultimi anni e cioè la possibilità, per la donna, di ottenere un risarcimento del danno nel caso in cui il medico, a seguito di errata diagnosi circa l’individuazione delle malformazioni del feto, sottragga alla madre la possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza.
Il caso riguarda una donna che, durante la gravidanza, effettua alcuni esami per accertare l’esistenza di malformazioni del feto, in particolare sottoponendosi ad una indagine ecografica morfologica.
A seguito del risultato negativo di suddetto esame, la donna non ritiene opportuno sottoporsi all’amniocentesi, che, notoriamente, è esame invasivo anche dall’esito certo.
Al termine della gravidanza, tuttavia, il bambino nasce con una grave malformazione.
La donna chiama in giudizio il medico sostenendo che se avesse saputo dell’esistenza della patologia non avrebbe portato a termine la gravidanza.
I giudici di primo grado, ritenendo che la mancata diagnosi “avesse impedito alla gestante di esercitare il diritto di chiedere l’interruzione di gravidanza”, accolgono la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori nei confronti del medico.
La Corte di Appello ribalta la decisione del giudice di prime cure, facendo leva sulla mancanza di prova della volontà della madre di abortire nel caso in cu avesse avuto corrette informazioni sullo stato del feto, nonché sull’effettivo diritto di costei a farlo. “Affinché possa essere eseguita l’interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 giorni - rileva la Corte d’Appello - “non è sufficiente che siano accertati processi patologici nel feto, ma è necessario che si determini un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna” e su questo nell’istruttoria compiuta “non sono emersi elementi”.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza, conferma la decisione resa dal Tribunale, ribaltando nuovamente la decisione.
Due sono i principi sui quali si basa la decisione della Suprema Corte.
In primo luogo, nel risolvere la questione della distribuzione dell’onere della prova, la Suprema Corte stabilisce che spetta alla donna che chiede di essere risarcita, e non al medico, provare che se avesse conosciuto i fatti avrebbe abortito.
Ciò precisato, la Suprema Corte rileva che la richiesta di accertamenti diagnostici non costituisce prova dell’intenzione di abortire nel caso in cui emergano delle anomalie al feto, essendo diverse le ragioni “che possono spingere la donna ad esigerli, e il medico a prescriverli, a partire dalla elementare volontà di gestire al meglio la gravidanza, pilotandola verso un parto che, per le condizioni, i tempi e il tipo, sia il più consono ala nascita di quel figlio, quand’anche malformato”.
In secondo luogo il Supremo Collegio riconosce il diritto della futura madre ad essere informata delle condizioni di salute del nascituro e, nel caso specifico di eventuali malformazioni del feto, a prescindere dalla volontà o meno di abortire.
“Non v’ha dubbio – osserva la Suprema Corte - che il primo bersaglio dell’inadempimento del medico è il diritto dei genitori di essere informati, al fine, indipendentemente dall’eventuale maturazione delle condizioni che abilitano la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, materialmente, all’arrivo di un figlio menomato”.
Da ciò la legittimità della richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla nascita.
Abogado Nicoletta Stagni
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