Elenco articoli dello studio legale avvocato Enrico Candiani anno 2013
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Ristoratore, parco giochi, responsabilità



E’ esclusa la responsabilità del ristoratore che abbia allestito un parco giochi per i clienti, se tale parco è fatto a regola d’arte.


La Suprema Corte, con decisione 21 maggio 2013 numero 12401 della sezione terza ha esaminato un caso abbastanza frequente.
I genitori di un bambino, clienti di un ristorante, avevano invocato in giudizio il ristoratore per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal piccolo a seguito di una caduta occasionata da un dondolo-giostra sistemato in un piccolo parco giochi attrezzato dal ristoratore per intrattenere i piccoli ospiti del ristorante.
La Corte di Cassazione, rovesciando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, ha stabilito diversi principi interessanti.
Anzitutto, ha statuito che, nella misura in cui il ‘gioco’ sia stato costruito e realizzato a regola d’arte e con materiali non scadenti, lo stesso gioco non può essere di per sé fonte di danno o di pericolo, e come tale ha escluso l’applicabilità della regola della responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 c.c., che presuppone – di fatto – una forma di responsabilità oggettiva per ‘custodia’.
La Corte ha così esaminato l’ipotesi in cui si dovesse configurare la responsabilità del ristoratore per aver omesso la sorveglianza del parco giochi, eventualmente al fine di applicare la responsabilità generale per fatto illecito di cui all’art 2043 c.c.
Ha però escluso che si possa configurare in capo al ristoratore un dovere di sorveglianza del parco giochi, sicchè, di riflesso, ha escluso l’omissione colposa da parte del ristoratore, di fatto onerando i genitori o comunque gli accompagnatori del minore del dovere di sorveglianza sul medesimo.
La Corte ha argomentato che: “la messa a disposizione del parco giochi da parte del titolare dell’esercizio commerciale non comporta l’assunzione di obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle assunte col contratto di ristorazione e, in ispecie, non determina alcuno specifico obbligo di vigilare sull’attività di svago dei minori che si accompagnano ai clienti”.
Conseguentemente, è stata esclusa la responsabilità per i danni procuratisi dal bambino caduto dall’altalena, posta, come detto, la buona qualità tecnica della stessa.

Avvocato Enrico Candiani


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