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Attraverso internet, in un minuto vengono generati:
Un soggetto come Facebook genera la sostanziale totalità dei propri ricavi dalla vendita di dati a terzi ai fini della profilazione degli utenti e degli spazi pubblicitari mirati che da tale profilazione ne derivano. In questo quadro si inserisce la sentenza in esame. La vicenda trae spunto dal fatto che l'AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) aveva sanzionato Facebook per violazione del D.Lgs. n. 206 del 6.9.2005 (cd. Codice del Consumo) con riferimento all’attività di acquisizione dei dati degli utenti iscritti al suo social network. Facebook ha impugnato la sanzione sostenendo che l'AGCM non era competente in merito, e che pertanto - semmai - la sanzione doveva venir irrogata dal Garante 'privacy'. Il Tar ha invece affermato che lo sfruttamento dei dati personali costituisce un bene economicamente valutabile e disponibile da parte dei cittadini, è suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad essere oggetto di scambio. Ossia: fra chi fornisce i dati e chi li riceve deve intercorrere uno scambio di valore economicamente valutabile, come - ad esempio - in ogni compravendita di beni o prestazione di servizi. In sostanza, lo scambio di dati da luogo ad un vero e proprio contratto. E' quello che viene chiamato 'patrimonializzazione del dato personale'. Secondo il TAR dunque, gli operatori economici, acquisendo dati, stipulano un vero e proprio contratto che, come tale, deve esser regolato dalle norma sulla tutela del consumatore, fra cui gli obblighi di chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni fornite all'utente, il quale deve essere informato che il servizio reso dall'operatore (nel caso: Facebook) non è da considerare gratuito, ma viene pagato attraverso la consegna e l'uso dei dati dell'utente stesso. E' sostanzialmente la prima volta che una pronuncia giudiziale certifica in modo così netto la valenza economica dei dati forniti dagli utenti di un social network in favore del medesimo, con la conseguenza che il rapporto fra utente e social deve venir regolato da norme contrattuali che rispettino il principio di proporzionalità fra servizio reso dal social e i dati forniti dagli utenti. Avvocato Enrico Candiani Foto di Gerd Altmann da Pixabay | .