Articoli anno 2012
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Affidamento figli e litigiosità
Negato l’affidamento condiviso ai genitori incapaci di dialogare
La forte conflittualità tra due genitori separati, che non stabiliscono tra loro alcun dialogo, può far venir meno l'affidamento condiviso della figlia nata dal matrimonio.
E’ quanto ha stabilito con una recente sentenza (n. 5108 /2012) la prima sezione civile della Corte di Cassazione respingendo il ricorso di un padre separato che chiedeva il ripristino dell'affidamento condiviso.
L'affidamento condiviso stabilito al momento della separazione era stato successivamente revocato e sostituito da un affidamento in via esclusiva alla madre cui era stato affidato anche l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale.
La mancanza di dialogo tra i due coniugi dopo la separazione, infatti, aveva avuto quale conseguenza quella di sottoporre la figlia a due turni a scuola, a due diverse attività sportive e persino a due diete alimentari diverse, causando una grave alterazione della condizione psicologica della minore.
Ricorreva in Cassazione il padre separato tentando di dimostrare che l'affido esclusivo alla madre avrebbe dato vita ad atti di prevaricazione del genitore affidatario.
La Suprema Corte, ritenuto legittimo il provvedimento di revoca dell'affidamento ad entrambi i coniugi, ha respinto il ricorso valutando l'affido condiviso nocivo per la minore e possibile fonte di future patologie per la stessa, in quanto generante ansia, confusione e tensione e dunque irreprensibilmente concluso per la sussistenza di condizioni pregiudizievoli al suo interesse.
“La mera conflittualità esistente tra coniugi - si legge nella sentenza - non preclude il ricorso al regime dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; la conflittualità tra genitori assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tali da pregiudicare il loro superiore interesse”.
Abogado Nicoletta Stagni - Avvocato stabilito
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